Di Giovanni Di Martino su Lunedì, 12 Marzo 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Illecito penale a beneficio enti, tenuità condotta agente non esclude loro responsabilità

I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9072 del 28 febbraio 2018 hanno affermato il principio secondo cui in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza che ha dichiarato la particolare tenuità del fatto nei confronti dell´imputato, il giudice deve sempre procedere all´accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell´ente nel cui interesse il reato fu commesso.
Con la decisone in buona sostanza i giudici della Corte hanno escluso che la pronuncia che abbia ritenuto non imputabile l´autore per la tenuità del fatto, possa avere automaticamente effetti assolutori nei confronti dell´ente che possa essere stato chiamato a rispondere in forza del D.L.gs n. 231/2001.
 



I Fatti
Il Tribunale di Grosseto aveva dichiarato non punibili ex art. 131 bis del cod. penale alcuni soggetti chiamati a rispondere, in concorso fra loro, del reato p e p dall´art. e 256, comma 1 , lettera A, d. Igs 152/2006 in materia di gestione di rifiuti e dichiarato come conseguenza della prima pronuncia l´assenza di responsabilità della società xxxxxxxxxx alla quale era stato contestato l´illecito amministrativo in applicazione del D.L.gs n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, società e associazioni.
 
La Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze impugnava la predetta sentenza proponendo ricorso per Cassazione, deducendo la violazione di legge, art. 8 e 66, d. Igs. 231/2001, in quanto l´applicazione dell´art. 131 bis, cod. pen. sarebbe stato irrilevante - in tesi - per l´applicazione delle sanzioni all´ente. Secondo il ricorrente infatti, la particolare tenuità del fatto avrebbe comportato l´esclusione della punibilità ma non la sussistenza del reato e la sua riconducibilità agli imputati.
 


 
Ragioni della decisione
Secondo i giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione il ricorso era fondato ed essi lo hanno quindi accolto.
La materia non trova un´esplicita regolamentazione normativa, pertanto nel caso di specie andava chiarito se in caso di applicazione dell´art. 131 bis del cod. pen. la responsabilità dell´ente sussistesse comunque, oppure no. Secondo un´interpretazione letterale dell´ art. 8, d. Igs. 231/2001, poiché lo stesso non prevede tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la responsabilità dell´ente le cause di non punibilità, si sarebbe dovuta
escludere ogni responsabilità a carico dell´ente.
I giudici della Terza Sezione hanno ricordato però come il citato articolo afferma la responsabilità dell´ente nelle ipotesi di estinzione del reato (amnistia e prescrizione del reato) e non sarebbe stato ragionevole escludere tale responsabilità nell´ipotesi dell´art. 131 bis che come ben esclude solo la punibilità ma non di certo la commissione del reato, citando precedenti pronunce (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013 - dep. 17/05/2013, Barla e altri, Rv. 25536901).

Per tali motivazioni la Corte ha conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: «In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all´accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, inquanto l´applicazione dell´art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell´ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica».
Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Grosseto.
Si allega sentenza
Avv. Giovanni Di Martino
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