Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 28 Aprile 2022
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019 - diritto e procedura civile

Il solo specimen soddisfa il requisito della forma scritta del contratto bancario?

La prescrizione della forma scritta ad substantiam prevista dalla legge per i contratti bancari è prescritta in funzione dell'asimmetria conoscitiva corrente tra la banca e il proprio cliente ed è strumentale a rendere edotto il cliente delle condizioni regolanti il rapporto, finalità, queste, che non possono assolte dallo specimen.

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12951 del 22 aprile 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello con cui è stato rigettato il gravame proposto avverso la decisione di primo grado. Tale ultimo provvedimento, in buona sostanza, ha respinto le domande proposte dalla ricorrente nei confronti dell'istituto di credito, volte a conseguire:

In buona sostanza, i Giudici d'appello hanno ritenuto che la forma scritta del contratto bancario sia stata soddisfatta dalla sottoscrizione dello specimen. Infatti, a loro parere, la firma apposta dalla ricorrente sul suddetto modulo che riporta, in maniera assolutamente chiara, i riferimenti relativi al relativo rapporto, ovvero il numero di conto corrente ed i soggetti autorizzati a operarvi disgiuntamente, dimostrerebbe la volontà della stessa ricorrente di voler far proprio il rapporto […]. Da tanto, ad avviso della Corte territoriale, si dedurrebbe anche che la ricorrente ha sottoscritto il contratto, che peraltro rivestirebbe la prescritta forma scritta, manifestando, così, chiara volontà di farlo proprio e avvalersene.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione della SC

I Giudici di legittimità fanno rilevare che, sebbene non sia dubitabile che il requisito della forma scritta quando sia prescritto ad substantiam non postuli, secondo il diritto vivente, ai fini della validità del rapporto, la contestualità delle sottoscrizioni delle parti che danno vita al negozio, la sottoscrizione apposta sullo specimen non assume la rilevanza attribuita dal Giudice distrettuale.  

E ciò in considerazione del fatto che lo specimen:

A riprova di detta valenza, basta richiamare l'art. 117 TUB, in forza del quale:

La ratio di tale norma sta nel fatto che la forma scritta è prescritta per rendere edotto il cliente delle condizioni regolanti il rapporto con la banca. Appare evidente che lo specimen non soddisfa tale finalità, non dimostrando né quale sia la specifica manifestazione di volontà negoziale, né la conoscenza e né l'approvazione delle condizioni regolanti il preteso rapporto.

Orbene, tornando al caso in esame, ad avviso della Suprema Corte di Cassazione, i Giudici d'appello hanno errato nel ritenere che il requisito della forma ad substantiam richiesta dalla suddetta norma fosse stato soddisfatto dalla sottoscrizione dello specimen. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i Giudici di legittimità hanno cassato l'impugnata sentenza e rinviato la causa dinanzi alla Corte d'appello, in altra composizione.

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