Di Giovanni Di Martino su Lunedì, 02 Luglio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto e procedura penale

Quando il Gup può emettere sentenza di non luogo a procedere

 Interessante pronuncia della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. IV, Sent., ud. 29-05-2018, n. 24073) che precisa in presenza di quali elementi il GUP potrà emettere sentenza di non luogo a procedere.     

I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui il GUP potrà procedere in questa direzione solo quando gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari non siano comunque idonei a sostenere l'accusa in giudizio e non secondo un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato.

Fatto

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce aveva emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un funzionario della provincia di Lecce imputato del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p., commi 1, 3 e 4, in quanto in violazione dell'art. 14 C.d.S., comma 1, lett. a), lett. b) e lett. d) e comma 3, non aveva provveduto a dotare di un'adeguata protezione il tronco di un albero che si trovava lungo il margine destro di una curva destrorsa ad appena un metro e mezzo dal ciglio esterno della carreggiata, contro il quale collideva, dopo uno sbandamento, un'autovettura provocando il decesso di uno dei due occupanti.

 Il Gup emetteva sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, poiché dal quadro probatorio non risultava alcun elemento a carico dell'imputato relativo alla circostanza che lo stesso fosse stato a conoscenza dell'esistenza del rischio che quell'albero rappresentava per la circolazione stradale. Il dovere di effettuare gli interventi dovuti per l'eliminazione dei rischi, sarebbe stato di competenza del funzionario solo se gli operai cantonieri addetti glielo avessero segnalato, ma tale circostanza non è emersa dalle indagini.

Avverso la decisione del Gup veniva proposto ricorso per cassazione dalla parte civile costituita sorella del deceduto a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo ampio motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e).

Secondo la ricorrente il Gup, nel caso di specie, era entrato nel merito del giudizio di colpevolezza dell'imputato, ritenendo non provata la sua colpa e ritenendo non effettuati gli accertamenti fondamentali in relazione al nesso causale ed alla velocità del veicolo; tutti accertamenti che secondo la parte civile, si sarebbero potuto raggiungere in dibattimento. Pertanto, secondo quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, il Gup ha violato l'art 425 c.p.p.  terzo comma, secondo cui l'emissione della sentenza di non luogo a procedere, può essere pronunciata solamente laddove l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio. 

 Motivi della decisione

I giudici della Quarta Sezione Penale hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dalla parte civile e di conseguenza hanno annullato con rinvio il provvedimento emesso dal Gup del Tribunale di Lecce.

I giudici di legittimità hanno fondato la loro motivazione sul principio già pronunciato delle SS.UU della Corte con la sentenza n.25695 del 29 maggio 2008, secondo cui il G.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere ex art 425 comma 3 cpp quando, pur in presenza di elementi  insufficenti o contraddittori gli stessi  non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio e  che rivestano " caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili, per cui solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Sez. 5, n. 22864 del 3.6.2009, Rv. 24402; Sez. 4, n. 43483 del 13.11.2009, Rv 245464; Sez. 6, n. 10849 del 20.3.2012, Rv 252280)". – ed ancora - il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è dunque l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti (Sez 6, n.33921 del 6.9.2012, Rv. 253127).

I giudici della Quarta Sezione hanno poi spiegato che il Gup non potrà emettere sentenza di non luogo a procedere tutte le volte che,trovandosi in presenza di un compendio probatorio insufficiente e contraddittorio, le relative fonti di prova si prestano ad una alternatività di soluzioni valutative che solo con lo svolgimento della fase dibattimentale si potranno effettuare nel merito. Al Gup è inibito quindi effettuare approfondimenti propri della fase del dibattimento e lo stesso dovrà astenersi dall'effettuare valutazioni di tipo sostanziale e di merito del materiale probatorio, in quanto tale compito è riservato al giudice naturale (Sez. 2, n. 45989 del 15.11.2013, Rv. 257309; Sez. 6, n. 41162 del 3.10.2014, Rv. 262109; Sez. 6, n. 6765 del 12.2.2014, Rv. 288806),

Per tali motivi il ricorso è stato accolto

Si allega sentenza

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