Di Giovanni Di Martino su Venerdì, 28 Dicembre 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Il S.C. no al deposito tramite pec della nomina di fiducia nel processo penale

 I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.. 53217 del 27 novembre 2018, hanno stabilito che non è possibile effettuare tramite pec il deposito in cancelleria della nomina di fiducia in un procedimento penale.

I Fatti

Nel caso in esame il difensore dell'imputato, dopo aver ricevuto la nomina di fiducia dal suo assistito per assisterlo nella fase di appello, in sostituzione del precedente difensore, prima della celebrazione del processo di secondo grado, aveva deciso di depositare tale nomina in cancelleria attraverso pec, unitamente alla dichiarazione di adesione all'astensione che era stata proclamata per il giorno dell'udienza. Purtroppo la nuova nomina di difensore di fiducia unitamente alla comunicazione di adesione all'astensione proclamata, non risultava essere stati inseriti nel fascicolo del Giudice di secondo grado. Così il processo veniva celebrato senza l'assistenza del nuovo difensore di fiducia e non tenendosi conto che lo stesso aveva aderito allo sciopero proclamato dagli organismi dell'avvocatura.

 Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello, veniva proposto ricorso per cassazione dall'imputato che con il primo motivo lamentava che, nonostante l'Avv. YY, in vista dell'udienza del primo dicembre 2015 dinanzi alla Corte di merito, avesse fatto arrivare in Cancelleria, a mezzo PEC, la propria nomina fiduciaria e la dichiarazione di adesione all'astensione, la Corte non ne aveva tenuto conto ed aveva trattato e definito comunque il processo in assenza del difensore di fiducia concretizzando la violazione grave del diritto di difesa.

Motivazione

I Giudici della Quinta Sezione hanno ritenuto tale motivo infondato in quanto il rinvio invocato dall'imputato poteva fondatamente essere sostenuto solo se la nomina di fiducia fosse stata depositata nelle forme di cui all'art. 96 c.p.p., comma 2. Tale disposizione, prevede che la nomina sia fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

 Pertanto i giudici di legittimità hanno affermato che " Ne consegue che, al di fuori del caso di dichiarazione dell'indagato o imputato che nomini il difensore e che sia raccolta direttamente dall'Autorità ricevente, la nomina incorporata in un atto scritto può seguire solo due canali di comunicazione all'autorità che procede, o la consegna o la trasmissione via raccomandata, mentre non è espressamente prevista nessun'altra forma di veicolazione. Anzi, è proprio la regolamentazione espressa della modalità di trasmissione solo via raccomandata che lascia escludere che per "consegna" possa intendersi una forma di comunicazione dell'atto diversa dal materiale deposito di esso presso l'ufficio deputato a riceverlo".

Alla luce di queste considerazioni, sul punto il ricorso proposto è stato rigettato e la sentenza di impugnata confermata.

Si allega sentenza

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