I giudici della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 287 del 9 gennaio 2019, hanno dichiarato che è nulla la notifica a mezzo pec di un atto giudiziario effettuata ex art. 3 bis della legge n. 53 del 1994, se inviata ad un indirizzo pec non presente nel REGINDE. In questo caso, hanno detto i giudici di legittimità, l'assegnazione di un ulteriore termine per effettuare la notificazione sarà possibile solo quando venga data prova che la mancata notifica sia dipeso d un fatto oggettivo ed incolpevole.
I Fatti
La Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Campobasso, con proprio decreto, aveva confermato il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Campobasso in ordine alle istanze avanzate da XX.
La decisione del Tribunale veniva impugnata avanti la competente Corte di Appello che con sentenza del 1/2/2017, ha dichiarato l'estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c., commi 3 e 4, in quanto la notifica dell'atto di citazione di appello era stata effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec non presente nel Reginde.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Campobasso il ricorrente proponeva ricorso in cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 52 del 1994, art. 11, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente sosteneva che la Corte di Appello aveva errato nel dichiarare l'estinzione del processo per inattività delle parti .
Motivazione
I giudici della Prima Sezione hanno ritenuto infondato il ricorso proposto. La decisione del giudice di secondo grado è stata infatti valutata in modo corretto in quanto la notifica del ricorso in appello era avvenuta all'indirizzo pec riservato alla corrispondenza istituzionale dell'Avvocatura Distrettuale quindi ad un indirizzo diverso da quello dell'Avvocatura dello Stato istituito per il processo telematico.
I giudici della Prima Sezione hanno inoltre affermato che bene ha fatto il giudice di secondo grado a non concedere un ulteriore termine per la rinnovazione della notificazione, infatti nel caso di specie non poteva essere considerata incolpevole la circostanza allegata dal ricorrente secondo cui in altri processi ove la notifica era avvenuta allo stesso indirizzo pec, l'Avvocatura si era regolarmente costituita, sanando così la nullità.
Per tali motivazioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
Si allega sentenza