Di Giovanni Di Martino su Venerdì, 05 Ottobre 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Il S.C. chiarisce cosa deve intendersi per “sistema informatico" ai fini penali

 I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 40470 dell'12 settembre 2018, hanno stabilito che per la configurabilità del reato previsto dall'art. 615- quinquies, c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), è necessario che l'azione illecita riguardi                 un " sistema informatico". Pertanto si ha reato solo se alla funzione di registrazione e di memorizzazione dei dati, anche elettronica, si affianchi l'attività di elaborazione e di organizzazione dei dati medesimi.

I fatti

La sentenza impugnata avanti la Corte di Cassazione emessa dalla Corte territoriale, aveva confermato quella emessa dal giudice di primo grado con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 615 quinquies c.p. per essersi abusivamente procurato un congegno elettronico, atto a danneggiare ed alterare il sistema di protezione delle macchine cambiamonete, con la finalità di impadronirsi delle somme ivi contenute.

 Con il ricorso proposto avanti al S.C la difesa dell'imputato denunciava la violazione di legge. Il ricorrente sosteneva che, la motivazione della sentenza impugnata fosse carente di in quanto non veniva fornita alcuna giustificazione circa la ritenuta alterazione di sistema informatico o telematico, avendo la condotta interessato una macchinetta cambiamonete che tale non può qualificarsi in quanto la stessa utilizzava un sistema in parte elettromeccanico collegato alla rete elettrica.

La difesa denunciava altresì violazione di legge, in quanto lo strumento sequestrato al ricorrente non poteva qualificarsi dispositivo idoneo a violare sistemi informatici o telematici per come accertato dall' attività tecnica svolta da agente di polizia giudiziaria all'uopo incaricato.

Motivazione

I giudici della Quinta Sezione hanno ritenuto fondato il ricorso proposto.

Gli stessi infatti hanno fatto rilevare che la norma in questione prevede la punizione di coloro che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

 Innanzitutto i giudici di legittimità hanno fatto rilevare che i giudici di merito avrebbero dovuto verificare e motivare se l'apparecchio cambiamonete poteva essere assimilato ad un sistema informatico per come sostenuto dalla difesa dell'imputato coerentemente al concetto elaborato dalla giurisprudenza ((Sez. U, N. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020, relativa a conflitto di competenza in tema di reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.; Sez. 6, n. 3065 del 04/10/1999, Piersanti, Rv. 214945) . Su punto i giudici di merito non hanno fornito un'adeguata motivazione

Con riferimento al secondo motivo di ricorso i giudici della Quinta Sezione hanno rilevato che i giudici di merito hanno fornito una motivazione carente fondata solo sulle dichiarazioni rese dall'agente di p.g. e non su apposita perizia.

Per tutto quanto sopra spiegato i giudici di legittimità hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, "con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia perchè siano eliminate le carenze motivazionali evidenziate relative alle ragioni per le quali la macchina cambiamonete sia qualificabile sistema informatico, nonchè circa le capacità, del congegno trovato in possesso dell'imputato, di alterare il funzionamento della macchina cambiamonete".

Si allega sentenza 

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