Di Paola Mastrantonio su Mercoledì, 14 Giugno 2023
Categoria: Giurisprudenza TAR

Il rito applicabile alle controversie elettorali concernenti il primo turno di un sistema con ballottaggio

 "In caso di contestazione dell'esito delle consultazioni, afferente al primo turno di un sistema elettorale con ballottaggio, il rito applicabile è quello di cui all'art. 130 c.p.a., e non quello di cui all'art. 129 c.p.a.; quest'ultima norma, infatti, si riferisce ai soli procedimenti preparatori delle operazioni di voto, sicché tale rito è applicabile alle sole fattispecie idonee a concretare un pregiudizio consistente nella pretermissione del diritto a partecipare al procedimento elettorale".

TAR Sardegna, sentenza del 6 giugno 2023, n. 396.

Il sei giugno scorso, la seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, ha fornito chiarimenti in merito al rito elettorale applicabile in casi di contestazione dell'esito delle consultazioni, riguardanti il primo turno di un sistema elettorale con ballottaggio.

Com'è noto, il codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), tra i riti speciali previsti dal libro IV, disciplina, al titolo VI, il contenzioso in materia elettorale, per il quale sono previste due forme di tutela: una ordinaria (regolata dagli artt. 130, 131 e 132 c.p.a.), l'altra, anticipata, regolata dall'art. 129 c.p.a., riservata alle sole controversie promosse avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni.

La giurisprudenza amministrativa è unanime nel riconoscere al rito speciale previsto dall'art. 129 c.p.c. carattere di specialità, con conseguente divieto di applicazione estensiva al di fuori dell'ambito espressamente contemplato dalla norma, ciò nonostante, mancando nel c.p.a. una specifica disciplina per i sistemi che prevedono il ballottaggio, in molti si sono chiesti quale sia il rito applicabile in caso di contestazioni relative al primo turno di votazioni. 

L'incertezza sul tipo di rito da seguire riflette, in realtà, le incertezze esistenti sulla corretta individuazione dell'oggetto del gravame e sul bene giuridico leso nel caso in cui siano violate delle norme nella prima tornata elettorale e necessita che si fornisca una risposta alla seguente domanda: quando si contestano delle irregolarità relative al primo turno elettorale, si impugnano atti che incidono sulla partecipazione alla competizione elettorale oppure atti che incidono sull'esito della consultazione?

Secondo quanto affermato dalla seconda sezione del TAR per la Sardegna nella sentenza del 6 giugno 2023, n. 396, quando si contestano delle irregolarità relative al primo turno elettorale l'elemento di lesività investe il risultato, pertanto,  le doglianze rivolte verso l'esito del primo turno vanno proposte con le modalità e le tempistiche proprie del rito previsto dall'art. 130 c.p.a. e non quello di cui all'art. 129 c.p.a .

Quest'ultima norma, secondo quanto precisato i giudici amministrativi, si riferisce, infatti, ai soli procedimenti preparatori delle operazioni di voto, sicché è applicabile alle sole fattispecie idonee a concretare un pregiudizio consistente nella pretermissione del diritto a partecipare al procedimento elettorale. 

Messaggi correlati