Riferimenti normativi: Art.10, comma 1, D.M. del Mef 04 agosto 2015
Focus: È inammissibile il ricorso tributario privo dei requisiti informatici? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia di primo grado di Firenze con la sentenza n.810 del 20 ottobre 2025.
Nel caso di specie un ufficio fiorentino dell'Agenzia delle Entrate ha notificato ad una S.p.a. un avviso con cui veniva liquidata l'imposta di registro su una scrittura privata autenticata. La società ha impugnato l'avviso di liquidazione con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia di primo grado chiedendo l'annullamento del suddetto atto per errata tassazione in misura proporzionale da parte dell'ufficio, ritenendo applicabile nella fattispecie l'imposta in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto sottoscritto analogicamente e non digitalmente.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha condiviso l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate perché il ricorso era stato sottoscritto manualmente anziché digitalmente. A tal proposito, ha richiamato l'articolo 16-bis del D.lgs. n.546/1992 il quale stabilisce che "le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, devono effettuare la notifica ed il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche". Solo "In casi eccezionali, il Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche". La stessa Corte ha richiamato gli articoli 5 e 10 del Decreto del Mef del 04 agosto 2015 i quali dispongono che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, e devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. Pertanto, il file ha la seguente denominazione: < nome file libero >.pdf.p7m.
Inoltre, l'atto processuale, in quanto sottoscritto con firma digitale, può ritenersi "documento informatico", alla luce dell'articolo 20, comma 1-bisdel codice dell'amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) secondo il quale "il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AglD[Agenzia per l'Italia digitale]ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore". Alla luce di tali considerazioni la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della Spa in quanto sottoscritto analogicamente e non digitalmente e, quindi, privo della natura di "documento informatico" processualmente rilevante cioè di una modalità che garantisca in maniera manifesta ed inequivoca la sua riconducibilità all'autore.