Riferimenti normativi: Artt.1988 – 2697 c.c.
Focus: La ricognizione di un debito è una dichiarazione unilaterale recettizia, avente carattere negoziale, con cui il dichiarante si riconosce debitore nei confronti di un altro soggetto in relazione ad una determinata somma. Nel caso in cui tale dichiarazione sia stata rilasciata da parte dell'amministratore di condominio nei confronti di una società di servizi di pulizia e guardiania quest'ultima è esonerata dal dimostrare l'esistenza del credito?
Principi generali: La regola generale prevede che se il creditore agisce in giudizio contro il debitore deve provare i fatti costitutivi del proprio credito (art.2697 c.c.), ma l'art.1988 c.c. prevede che, nel caso in cui ci sia la ricognizione del debito da parte del debitore, il creditore non è tenuto a fornire prova dell'esistenza dell'obbligazione sottostante. Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza n. 4330 del 16 marzo 2023, nell'ambito di una controversia instaurata da una società di servizi di pulizia e guardiania nei confronti di un condominio, ha chiarito quali sono alcuni aspetti fondamentali della "ricognizione di debito" agli effetti della citata normativa.
Nel caso di specie una società di servizi di pulizia e guardiania chiedeva la condanna del Condominio al pagamento della somma dovuta da quest'ultimo per i servizi erogati in suo favore inerenti alla pulizia, portierato, sorveglianza e manutenzione dello stabile condominiale. Come prova del proprio credito la società attrice produceva in giudizio fatture insolute, per le quali il condominio era stato messo in mora, il bonifico effettuato dal Condominio a seguito della diffida come acconto della somma dovuta, e, quale documento sopravvenuto nel corso del giudizio, una missiva nella quale il Condominio, secondo parte attrice, avrebbe riconosciuto il proprio debito verso la società proponendo una soluzione transattiva della controversia. In particolare, nella missiva l'amministratore del Condominio rappresentava ai condomini la possibilità di un accordo transattivo con la società creditrice per il rientro delle somme reclamate come dovute per gli anni pregressi, accettate a saldo e stralcio in complessivi 82.000,00 euro. Parte attrice, facendo leva su questo aspetto, chiedeva la condanna del condominio al pagamento del debito richiamando l'art.1988 c.c. secondo cui "la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria".
Il Tribunale non ha accolto la domanda della società perché ha ritenuto che la missiva prodotta da parte attrice non rivestiva i requisiti richiesti dall'art. 1988 c.c. Infatti, secondo i giudici la dichiarazione non proveniva dal Condominio, effettivo debitore, ma dall'amministratore che, di fatto, è terzo rispetto al rapporto tra creditore (parte attrice) e debitore (il Condominio). Infatti, l'amministratore non ha il potere di disporre validamente dei diritti dei condomini in mancanza di una apposita delibera assembleare che riassuma la volontà di questi ultimi. Nel caso di specie, inoltre, la missiva dell'amministratore non risultava indirizzata al presunto creditore ma ai condomini, né menzionava il rapporto sottostante in forza del quale il Condominio sarebbe stato tenuto ad adempiere, in quanto faceva genericamente riferimento a "servizi di pulizia e guardiania". In merito alle fatture insolute prodotte in giudizio dalla società, il Tribunale ha ritenuto, altresì, che le medesime non erano sufficienti a dimostrare l'effettiva esistenza del credito vantato dall'attrice (né tantomeno l'esistenza del rapporto sottostante), in assenza di altre prove a sostegno della richiesta creditoria, avendo il valore di indizi e non di piena prova (Cass. n. 9542/2018). Né assume valore probatorio l'acconto corrisposto in favore di parte attrice, in assenza di specifica causale, potendo una somma di danaro essere corrisposta per varie cause. Pertanto, i giudici hanno rigettato la richiesta della società.