Sulla quantità delle leggi esistenti e sulla vigenza di norme oramai obsolete è stato trattato nel precedente articolo. Qui ci soffermeremo invece sul "modo" di scrivere le leggi, che obbliga l'operatore ad interpretarle con la evidente possibilità di giudizi contrastanti: una della cause di ingolfamento dei nostri tribunali. I più vecchi codici tuttora vigenti avevano una struttura sistematica piramidale, comparabile alle cartelle e sottocartelle di Windows, per cui in ognuno di essi la materia era divisa in libri, titoli, capi, sezioni e paragrafi. Nulla di più facile, anche per un profano, cercare e trovare l'argomento che gli interessa. Chi vuole sapere tutto sulla 'vendita', per esempio, non deve fare altro che cercare il libro IV delle obbligazioni del codice civile, addentrarsi nel titolo 'Dei singoli contratti' e poi ancora nel capo denominato 'Vendita' e si è arrivati. Da qui si può scendere ulteriormente nei dettagli: se gli interessano le 'Obbligazioni' andrà alla sezione 1, all'interno della quale al paragrafo 1 troverà le 'Obbligazioni del venditore' e al 2 le 'Obbligazioni del compratore'. E così via.
Ogni articolo poi contiene uno o più commi che facilitano la ricerca del caso concreto. Il termine 'articolo' deriva dal latino e vuol dire suddivisione, mentre il 'comma' non è altro che la suddivisione della suddivisione. Occorre poi prestare molta attenzione alle note a pie' di ogni articolo: esse possono riguardare le varie modifiche intervenute nel tempo, le abrogazioni e infine le pronunce della Corte Costituzionale. Queste sono le più insidiose specie quando, non limitandosi a dichiarare l'illegittimità di una norma, aggiungano la dicitura «...nella parte in cui non prevede...». Si tratta sostanzialmente della estensione di una normativa a casi che il legislatore non aveva previsto. Così – per esempio – l'art. 262 del codice civile che regolamenta il cognome del figlio, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al figlio riconosciuto il diritto a mantenere il cognome precedentemente assunto (C. Cost. 297/96). In tal modo l'articolo è salvo, ma sostanzialmente ne viene ampliata la portata.
Uno degli articoli più martoriati da questo punto di vista è il 34 del Codice di Procedura Penale che si occupa dei casi di incompatibilità del giudice a trattare un processo, dopo che in qualche modo gli sia 'passato fra le mani'. Questo articolo meriterebbe l'Oscar delle modifiche! Originariamente prevedeva che il giudice che aveva trattato un processo non poteva ritrattarlo in appello o in cassazione, così come non poteva giudicare un imputato che avesse già rinviato a giudizio o nei confronti del quale emesso un decreto penale di condanna; infine doveva astenersi nel caso avesse precedentemente svolto nei confronti dello stesso funzioni di p.m., difensore, attività di p.g., perito, ecc.
Con successivi provvedimenti legislativi, sono stati aggiunti tre commi che hanno ulteriormente esteso i casi di incompatibilità. Ma tale rattoppo legislativo è nulla di fronte alla "strage" che ha fatto la Corte Costituzionale, la quale ha introdotto decine di altri casi di incompatibilità che rendono l'articolo di difficilissima interpretazione. Il risultato finale è il seguente: il testo originario dell'art.34 c.p.p. conteneva 159 parole; il testo modificato dal legislatore ne contiene 340, cioè più del doppio; il testo vigente, comprendente una ventina di pronunce di incostituzionalità, ne contiene ben 1619, oltre 10 volte in più del testo originario!
Anche le leggi ordinarie (oltre che i codici) sono costituite da articoli e commi. Ebbene, per consuetudine ogni articolo è composto da uno o più commi: questi ultimi sono (rectius: erano) comunque limitati nel numero, in ossequio al concetto che il comma non è che la parte di un articolo. Il nostro legislatore ha avuto la spudoratezza di creare una legge (la finanziaria del 2007) contenente un solo articolo e ben... 1365 commi, 2 allegati e 6 tabelle. Una quantità di commi quasi doppia di tutti gli articoli dell'intero codice penale! Con l'aggravante – è il caso di dirlo – che, mentre ogni codice ha diversi tipi di indici (sistematico, analitico, ecc.) che favoriscono la ricerca, la legge di un solo articolo e di 1365 commi non ne ha! Cosìcché, quando si esce dai codici e si va alla ricerca di leggi e leggine, la depressione, per chi deve applicarle e interpretarle, è dietro l'angolo. L'elemento più caratterizzante di una legge è il 'titolo'. Esso riassume, in pochissime parole, il contenuto di ciò che di cui si parlerà appresso. Secondo il nostro legislatore, tuttavia, il titolo è un optional. E infatti a volte avrebbe fatto meglio ad ometterlo, per evitare di trarre in inganno il lettore, data la scarsa o inesistenza attinenza tra esso e il contenuto della legge. Come se agli 'spaghetti alle vongole' indicati sul menu di un ristorante corrispondessero poi i 'bucatini all'amatriciana'. Così una delle centinaia di proroghe degli sfratti ripetuta nel tempo è contenuta in una legge denominata «Provvidenze in favore delle ferrovie dello Stato». E perché mai la legge 21 febbraio 2006 n. 49, avente per oggetto le Olimpiadi invernali, all'art. 4 deve occuparsi di «esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programma di recupero»? Dov'è il nesso? Viene legittimo il dubbio che il legislatore si sia fatto una canna prima di scrivere questa legge! Non brilla di certo il siculo legislatore: la legge regionale siciliana 12 agosto 1989 n. 14 si intitola «Misure di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e proroga dei contratti a termine stipulati dai Comuni dell'Isola per l'istruttoria delle domande di sanatoria urbanistica». Le due cose, che ci azzeccano? Però se il titolo può indurci in qualche tentennamento, per fortuna l'art. 8 di detta legge brilla in chiarezza. Esso infatti recita: «I contratti a termine stipulati dai Comuni dell'Isola con il personale tecnico in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, già prorogati al 30 giugno 1989 con l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 1989, n.4, possono essere prorogati o rinnovati, anche se scaduti alla data entrata in vigore della presente legge, sino al 31 gennaio 1990». Capitoooooo?