Anche nel caso di matrimonio di breve durata bisogna bilanciare gli interessi degli ex coniugi e prendere in considerazione l´effettiva possibilità di ognuno di essi di autodeterminarsi economicamente, quando in atto sia carente di sufficienti mezzi di sostentamento.
In quest´ottica assistenzialistica si sono mossi i Supremi Giudici di Cassazione, sezione VI civile, che con la recente Ordinanza n.4797 del 2018 si sono pronunciati a favore di una donna il cui legame matrimoniale era durato solo 24 mesi, ma che versava in precarie condizioni fisiche ed economiche.
Nel bilanciamento operato dai Giudici di Piazza Cavour il dato relativo alle difficoltà economiche della donna ha assunto un peso prevalente rispetto a quello fattuale relativo alla breve durata del rapporto di coniugio.
La breve durata del matrimonio, secondo il Supremo Collegio, non è atta di per sé ad escludere la debenza dell´assegno divorzile, dovendosi comunque operare una valutazione sulle posizioni economiche dei coniugi e sulle differenze emergenti dalla comparazione tra le loro posizioni individuali.
Il parametro relativo alla durata del vincolo matrimoniale - hanno poi stabilito i supremi giudici di legittimità - incide sicuramente sul quantum ma non sull´an ai fini del riconoscimento in astratto dell´assegno divorzile, che trova piuttosto la propria base valutativa sul riconoscimento di mezzi economici adeguati in capo ai coniugi, assieme ad altri fattori seppure residuali quali le aspettative economiche maturate in corso di matrimonio (nel cui quadro lo stipendio del marito era l´unica fonte di sostentamento) e - in maniera ancor più residuale, in base agli ultimi arresti giurisprudenziali in materia - il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso "de quo", dai Supremi Giudici è stato valorizzato il dato relativo all´inabilità lavorativa della donna, costretta oggettivamente a vivere solamente con un assegno di invalidità di euro 275 mensili, non potendo accedere al mondo del lavoro a causa delle proprie precarie condizioni di salute; né i Giudici Supremi hanno ritenuto prevalente il dato relativo alla necessità del marito di mantenere la nuova famiglia di fatto costituita dall´uomo, data anche l´esiguità dell´ammontare dell´assegno, ridotto ad euro 150 dai Giudici territoriali proprio in virtù del contemperamento di tutti gli elementi su menzionati (in particolare la breve durata del connubio ed il peggioramento delle condizioni economiche dell´uomo costretto a far fronte alle esigenze di un nuovo nucleo familiare).
Ciò detto alla donna è stato riconosciuto il suddetto assegno.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo.
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