Di Irene Coppolino su Giovedì, 03 Novembre 2022
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Il mandato di arresto europeo

Il Mandato di arresto europeo costituisce sostanzialmente una sorta di estradizione semplificata e depoliticizzata, affidata alle Autorità Giudiziarie degli Stati membri dell'Unione Europea e fondata sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati.

L'art. 1 della Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13/06/2002, in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri, detta la nozione di MAE; esso è la: "decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione Europea in vista dell'arresto di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale"Trattasi, quindi, di uno strumento avente funzione esclusivamente processual-cautelare o esecutiva e non contempla finalità propriamente istruttorie.

La semplificazione della ordinaria procedura di estradizione è stata concretamente realizzata attraverso vari strumenti: in primis è eliminato il filtro politico. La decisione di consegnare o meno una persona sulla base di un MAE rientra, infatti, in un iter esclusivamente giudiziario, competente essendo la Corte d'Appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'Autorità giudiziaria; ove non possa esser determinata in tal modo, sarà competente la Corte d'Appello di Roma; in caso di più MAE nei confronti di più persone con residenze, dimore o domicili diversi, la competenza spetterà alla Corte nel cui distretto vi sia il maggior numero di soggetti. Anche in questo caso, ove sia impossibile procedere in tal modo, la competenza spetterà alla Corte d'Appello di Roma. Se, ancora, la persona sia stata arrestata, la competenza sarà in capo alla Corte d'Appello del distretto nel quale è avvenuto l'arresto; 

​i motivi di rifiuto della consegna possono essere esclusivamente quelli previsti nell'art. 18, L. n. 69/2005 (fra essi, ad esempio, l'esser stata la sentenza emessa in violazione dei principi di un processo equo, ovvero in violazione di irrinunciabili garanzie processuali, come il divieto di ne bis in idem, o il caso in cui il MAE concerna reati che la legge italiana considera commessi in tutto o in parte nel suo territorio; altre limitazioni riguardano, infine, il caso di minori o donne incinta o madri di prole di età inferiore ai 3 anni). Il MAE si fonda sul principio che i cittadini dell'UE sono responsabili dei loro atti dinanzi ai Giudici nazionali in tutta l'unione Europea;

non è sempre richiesto il requisito della doppia punibilità e, addirittura, è prevista la consegna obbligatoria per un gruppo di reati gravi, analiticamente indicati nell'art. 8, L. n. 69/2005 (associazioni a delinquere, reati in tema di prostituzione, anche minorile, o in materia di pedopornografia, reati in materia di stupefacenti, armi, reati in materia di riciclaggio, ecc.). Al di fuori di questo caso, vige invece il principio della doppia punibilità; termini più rigorosi di definizione della procedura di consegna

Il Paese ove la persona viene arrestata deve adottare la decisione finale sull'esecuzione del MAE entro il termine di 60 giorni dall'arresto. Se la persona arrestata acconsente alla consegna, la decisione sull'esecuzione del MAE deve essere intrapresa nel termine massimo di dieci giorni;

Requisiti per la consegna sono : l'esistenza di una decisione giudiziaria estera, sulla base della quale viene appunto emesso il MAE, che deve consistere, alternativamente, o in una sentenza irrevocabile di condanna o in un provvedimento cautelare sottoscritto da un Giudice e motivato; in virtù di questa decisione Giudiziaria, l'Autorità Giudiziaria dello Stato emittente deve formulare una Richiesta, il MAE appunto.

Questo dovrà contenere: identità e cittadinanza del ricercato; il nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'Autorità Giudiziaria emittente; l'indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e rientri nel campo di applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge; la natura e qualificazione giuridica del reato; la descrizione delle circostanze inerenti alla commissione del reato, compresi il momento, il luogo ed il grado di partecipazione del ricercato;  la pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; altre conseguenze del reato, per quanto possibile.

In caso di mancanza delle informazioni (con l'eccezione di quella sub g), l'Autorità giudiziaria potrà richiedere, direttamente o per il tramite del Ministero della giustizia, le informazioni occorrenti, che dovranno essere fornite entro un termine all'uopo indicato e, comunque, non superiore a 30 giorni. In caso di mancata risposta, la richiesta sarà respinta (art. 16, L. n. 69/2005). Alla richiesta dovranno essere allegati: copia del provvedimento restrittivo della libertà personale, o della sentenza di condanna che hanno dato luogo alla richiesta di MAE; una relazione dei fatti addebitati alla persona, con l'indicazione delle fonti di prova; il testo delle disposizioni di legge applicabili, complete della indicazione del tipo e della durata della pena e i dati segnaletici ed ogni altra informazione utile alla identificazione del soggetto ricercato.

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