Con l'ordinanza n. 795/2022 la Corte di Cassazione ha affermato che anche per i redditi da lavoro autonomo è individuabile un limite di ammissibilità della confisca per equivalente corrispondente al minimo vitale.
Secondo la Cassazione, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 545 cod. proc. pen. ai crediti da lavoro autonomo non implica l'assenza di qualunque limite al sequestro funzionale alla confisca per equivalente, anzi, risulta ragionevole ritenere che il sistema normativo assicuri al soggetto nei cui confronti è stato disposto il vincolo cautelare reale penale un limite connesso alla necessità di fronteggiare le esigenze minime di vita.
Secondo gli Ermellini, tale limite di ammissibilità è desumibile sia dai principi fondamentali di proporzionalità e solidarietà sociale, sia da puntuali indicazioni normative, quali l'art. 40, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, (secondo cui il giudice delegato può adottare nei confronti della persona i cui beni sono stati sottoposti a sequestro, nonché della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'art. 47, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267); e l'art. 47, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, il quale dispone che, se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la sua famiglia.
Il limite all'ammissibilità del sequestro a fini di confisca per equivalente, prosegue la Corte, deve però essere inteso in modo circoscritto.
Anzitutto non sembra coerente con i valori costituzionali che la tutela delle esigenze minime di vita per il lavoratore autonomo o per l'imprenditore sia riconosciuta in misura superiore a quella attribuita al lavoratore subordinato o al titolare di redditi da pensione, dunque anche per il professionista l'importo corrispondente al minimo vitale dovrà essere pari al triplo dell'assegno sociale, dunque pari ad euro 1.380,84.
Infine, è necessario che il professionista adempia ad un puntuale e coerente onere di allegazione circa la ricorrenza dei presupposti di applicabilità del limite.
Solo l'interessato, scrive la Corte, può evidenziare se, e in che misura, sussiste l'esigenza di un limite al sequestro al fine di assicurargli il c.d. "minimo vitale". L'individuazione di un limite di questo tipo al sequestro, infatti, non è oggettivamente determinabile, ma richiede un'analisi della complessiva situazione patrimoniale e reddituale della persona i cui beni sono stati sottoposti a vincolo.