Di Giovanni Di Martino su Lunedì, 05 Marzo 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Il lavoratore che circola con il cronotachigrafo manomesso non commette reato

I giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2200 del 19 gennaio 2018, hanno stabilito che il lavoratore che ha manomesso il cronotachigrafo del mezzo che guida, non commette alcun reato ma la sua condotta è punita con una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.
Era accaduto che il conducente di un autoarticolato era stato sorpreso ad un controllo delle forze di polizia, con il cronotachigrafo manomesso con l´applicazione di una calamita.
Regolarmente gli veniva contestato il verbale di contravvenzione previsto ex art. 179 C.d.S., comma 2 e comma 9, e comminata la sanzione amministrativa che veniva pagata.
Dell´accaduto veniva fatta, in ragione della qualità di conducente-lavoratore dell´imputato, segnalazione alla competente A.G. per la violazione dell´art. 437 c.p che così recita "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [451, 32 quater] ". A conclusione del procedimento di primo grado, celebratosi con le forme del rito abbreviato, il GUP emanava sentenza di assoluzione ritenendo di applicare al caso di specie la previsione di legge di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, in virtù della specialità della norma che prevede la sanzione amministrativa rispetto a quella contestata in sede penale.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale. Il ricorrente deduceva erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 9, e delle altre disposizioni coinvolte nella operazione interpretativa.
I giudici della Prima Sezione hanno invece ritenuto infondato il ricorso proposto dal PM, infatti richiamando una precedente pronuncia della stessa sezione n. 47211 del 22.5.2016 (rv 268892), ad avviso del Collegio, è esatto sostenere che il contenuto della disposizione incriminatrice di cui all´art. 437 c.p. sia di maggiore "ampiezza" dato che include come destinatari, tutti i soggetti su cui gravi un obbligo di prevenire tramite impianti, apparecchi o segnali- disastri o infortuni sul lavoro, ma ciò non è sufficiente ad escludere che lì dove la condotta sia posta in essere - come nel caso in esame - dal conducente del mezzo (soggetto cui è pacificamente applicabile la previsione di cui all´art. 179 C.d.S.) si venga a determinare una evidente interferenza nel raggio di azione delle due previsioni di legge aventi portata sanzionatoria. Diversamente sarebbe stato il ragionamento logico giuridico se fosse stato il datore di lavoro ad imporre l´alterazione o a manomettere l´apparecchio.
Nell´ipotesi in cui, l´attività di "rimozione", come nel caso di specie, sia stata posta in essere dal soggetto che utilizza quale conducente, - non può negarsi che la previsione dell´art. 179 C.d.S., incorpori tutte le caratteristiche obiettive del fatto (ossia il circolare con un veicolo munito di cronotachigrafo alterato). In tale seconda ipotesi, in aderenza ai principi di tipicità e specialità è da ritenersi che l´unica disposizione applicabile sia quella dell´art. 179 C.d.S.
Per tale motivo la Corte ha rigettato il ricorso
Si allega la sentenza.
Giovanni Di Martino
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