Inquadramento normativo: Art. 348 bis c.p.c.
Il filtro nel giudizio d'appello ex art. 348 bis c.p.c.: Al di fuori di casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, «l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta», ad eccezione dei casi in cui:
- l'appello è proposto relativamente a una delle cause in cui è necessario l'intervento del pubblico ministero;
- l'appello è proposto a norma dell'art. 702 quater c.p.c.
La ratio sottesa all'art. 348 bis c.p.c. è quella di filtrare preliminarmente il giudizio di appello, ove sia rilevata la manifesta infondatezza dei motivi (Cass. civ., n. 23334/2019). In buona sostanza, detta norma mira a filtrare quegli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, ovvero alla prima udienza di trattazione (Corte d'Appello Napoli, sentenza 19 settembre 2019).
L'impugnabilità in cassazione della pronuncia sull'inammissibilità dell'appello: Il provvedimento con cui viene dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ha natura interinale e non idonea a passare in giudicato. Per tale motivo, tale provvedimento non è ricorribile in cassazione. Tuttavia, è ammessa l'impugnabilità:
- «per vizi processuali suoi propri, rinvenibili ove la Corte di merito abbia pronunciato al di fuori dei limiti processuali segnati dal giudizio di prognosi sfavorevole sull'impugnazione, purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso» (Cass., S.U., n. 1914/2016, richiamata da Cass. civ., n. 23334/2019);
- quando il giudice dell'appello sostituisce alla motivazione di primo grado una propria diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto (Cass., nn. 13923/2015, 15776/2016; 15644/2017, richiamate da Cass. civ., n. 3023/2018);
- quando il giudice d'appello erroneamente pronuncia l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. per proclamare l'inammissibilità dell'appello per tardività. In tale ipotesi, «il provvedimento esiste e deve pur sempre essere rimosso dal mondo giuridico, altrimenti si formerebbe il giudicato sulla valutazione di tardività del gravame» (Cass. civ., n. 3980/2019).
Non è impugnabile, invece, l'ordinanza pronunciata ex art. 348 bis c.p.c., ove riporti una motivazione nella quale sono diffusamente trattate le ragioni per cui l'appello non ha ragionevole probabilità di accoglimento. In questi casi di eccesso motivazionale, è stato ritenuto che detto eccesso non costituisce vizio proprio dell'ordinanza in questione.
E ciò in considerazione del fatto che «l'eccesso motivazionale non può mai dirsi causa di nullità di alcun provvedimento giudiziario e tanto meno dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.: sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo» (Cass. civ., n. 4870/2019)
Decisione dell'impugnazione e l'inammissibilità dell'appello: Se il giudice di secondo grado ritiene ammissibile l'appello e procede a decidere l'impugnazione, non potrà successivamente pronunciare il provvedimento ex art. 348 bis c.p.c. in quanto la pronuncia sull'ammissibilità dell'appello non sarà più sindacabile. In altri termini, «la ritenuta "non inammissibilità", che comporti la regolare trattazione nel merito dell'appello, non è ulteriormente censurabile, neppure innanzi allo stesso giudice dell'appello: onde, qualora riproposta quale eccezione dalla controparte, essa sarebbe di per sé inammissibile; parimenti, ove sottoposta al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, il motivo si palesa inammissibile» (Cass., n. 5510/2016, richiamata da Cass. civ., n. 10422/2019).
L'inammissibilità dell'appello tra impugnazione principale e quella incidentale: «Il giudice d'appello investito da un'impugnazione principale e da una incidentale condizionata, può pronunciare l'inammissibilità di quella principale con ordinanza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dal momento che tale pronuncia è ostativa alla devoluzione in appello del capo della sentenza di primo grado impugnato dall'appellante incidentale condizionato» (Cass. civ., n. 17020/2018).