Di Elsa Sapienza su Giovedì, 05 Luglio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto di famiglia e minorile

Il diritto di visita dei nonni: orientamenti e pronunce

La presenza dei nonni nella vita di un bambino costituisce un’importante risorsa per la sua crescita. Sviluppare la propria personalità in un ambiente ove si gode di sicurezza affettiva, ove sono presenti dei punti di riferimento, ove avviene uno scambio generazionale è importante per una crescita sana dal punto di vista psicologico e  per consentire al bambino di acquisire una maggiore sicurezza. Non vi è dubbio che i nonni in tutto questo rivestono un ruolo preziosissimo.

In Italia  tale tema è stato a lungo dibattuto.

Nel 2006 con la riforma sull’affidamento condiviso era già stato previsto, nel caso di separazione dei genitori, ma, la disposizione non aveva inciso sulla natura e sull’oggetto dei giudizi né tantomeno sui diritti delle parti. Infatti la giurisprudenza della Cassazione successiva alla riforma del 2006, nel ribadire che non si trattava di un diritto dei nonni ma dei nipoti, aveva negato ai primi di intervenire nei procedimenti in cui si decideva circa l’affidamento e le modalità di visita sia in via principale che ad adiuvandum, ossia a supporto delle ragioni di un genitore, poiché nessuna legge attribuiva loro un diritto in via autonoma.

L’attuale ordinamento giuridico,  invece  prevede in capo agli ascendenti all’art. 317 bis c.c. così come sostituito dall’art. 42 d.lgs. n. 154/2013, una legittimazione ad agire in giudizio nel caso in cui l’esercizio del diritto venga impedito e ciò affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse dei minori. Il legislatore, ha quindi riconosciuto ai nonni una posizione di diritto autonoma, speculare a quella sancita dall’art. 315 bis del c.c. come diritto di portata generale a prescindere dall’esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori e anche al di fuori dei casi di crisi familiare regolati invece dall’art. 337 ter del c.c., che stabilisce il diritto  del figlio di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.

 

Nonostante ciò il  Tribunale per i Minorenni di Venezia,  con decreto del 7 novembre 2016, respingeva il ricorso con cui i nonni materni di una bambina, figlia di genitori separati, chiedevano di veder riconosciuto il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con la nipote lamentando che il padre impediva alla figlia “in modo assoluto” di conservare rapporti significativi con gli ascendenti. Il motivo del rigetto risiedeva nel fatto che, secondo i giudici l’introduzione dell’art. 317 bis non aveva  comportato alcuna innovazione sotto il profilo processuale; pertanto l’azione degli ascendenti va ricondotta nell’alveo dei procedimenti ex art. 333 c.c. rubricato “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”. In questo senso, secondo il Tribunale adito, sussiste una tutela del diritto dei nonni esclusivamente quando la mancata continuità della relazione significativa con i nipoti sia effettivamente e concretamente pregiudizievole per i minori. Il giudice sarà tenuto a valutare sempre prioritariamente i comportamenti che possano recare un pregiudizio al soggetto minorenne e a tutelarne la crescita sana ed equilibrata all’interno della famiglia. Considerato, inoltre, che la norma attiene alla specifica ipotesi in cui sia «impedito l’esercizio di tale diritto» e non fa riferimento alla necessità di regolamentazione dei rapporti ascendenti – nipoti come invece sostanzialmente richiedevano i ricorrenti, i giudici non ritenevano di accogliere il ricorso. D’altra parte il diritto dei nonni di poter incontrare i nipoti non è assoluto in quanto non spetta loro un vero e proprio “diritto di visita” che possa essere regolamentato con tempi e modalità così come previsto per i genitori stessi, essendo sufficiente, la frequentazione con la minore quando questa si trova presso il genitore di riferimento, ovvero la madre. In conclusione il decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia forniva un’ interpretazione molto restrittiva dell’art. 317 bis c.c. disattendendo  le aspettative di tanti nonni che, loro malgrado, subiscono le conseguenze negative dei conflitti genitoriali. D’altronde, l’art. 317 bis c.c. era intervenuto nell’alveo di una riforma tesa a tutelare i figli minori e non gli adulti.

Non allo stesso modo si era comportata la Corte d’appello di Venezia - decreto 24 dicembre 2015 – che, in riforma di quanto stabilito dal Tribunale minorile, accoglieva il reclamo dei nonni che, a causa dei contrasti tra i genitori e tra le famiglie della coppia, avevano interrotto i rapporti con i nipoti.

Nel caso di specie i nonni, residenti a Napoli, erano stati descritti dal servizio sociale come persone disponibili e consapevoli e perfettamente in grado di instaurare un rapporto sereno con i nipoti. Pertanto, nell’interesse dei minori, genitori e nonni venivano invitati ad accantonare i vecchi contrasti poiché il rapporto nonni/nipoti rientra nel “necessario bagaglio di esperienza culturale che minori devono avere in vista di una formazione completa della loro personalità”. La conoscenza e la frequentazione dei nonni è inoltre importante anche per la necessaria conoscenza delle proprie origini.

Il provvedimento è in linea con le decisioni della Cedu che afferma che il rapporto tra nonni e nipoti rientra tra i legami familiari, tutelati ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Pertanto, sullo Stato incombe l’obbligo di rendere effettivo il diritto alla vita privata o familiare di cui all’art. 8, adottando misure concrete e adeguate.

 

Molto interessante anche la pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 752 del 19/01/2015) riguardante una bimba di 8 anni rimasta orfana della madre, il cui padre aveva ostacolato la frequentazione con la nonna materna poiché la piccola esprimeva la inequivoca volontà di non voler intrattenere rapporti con la nonna legando la sua figura al doloroso ricordo della malattia della mamma. I giudici, sulla base di quanto dichiarato dalla minore, respingevano la domanda della donna. Questa ricorreva quindi in Cassazione, ritenendo che le dichiarazioni rese dalla nipote fossero inattendibili e che fosse necessaria una preventiva indagine sulla capacità di discernimento della bambina. Al riguardo, la Suprema corte precisava che, l’idoneità e l’attendibilità delle dichiarazioni di un minore, non possono essere messe in discussione sulla base del semplice dato oggettivo dell’età qualora dal loro contenuto e dalla relazione dei servizi sociali non emerga che la volontà del bambino sia stata forzata o suggestionata in alcun modo. Il giudice, quindi, è libero di valutare la capacità di discernimento del minore anche se abbia meno di 12 anni, senza richiedere uno specifico accertamento tecnico a riguardo.

La Corte evidenzia, inoltre, come se da un lato è vero che i minori hanno diritto di intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti, da tale norma non scaturisce una vera e propria pretesa azionabile in giudizio da parte dei nonni, ma solo un ulteriore criterio che il magistrato deve tenere in debita considerazione nel momento in cui è chiamato ad adottare dei provvedimenti riguardanti la vita del minori  e nel valutare la relazione con gli altri componenti di ciascun ramo genitoriale (in primis i nonni), dovrà sempre tener conto del fatto  che ciò non risulti dannoso per il bambino perché la finalità di tale azione consiste nell’adottare i “provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.

In buona sostanza, va sempre data priorità al benessere del bambino e ad una sua crescita serena ed equilibrata. Perciò, nel caso come quello in esame in cui sia lo stesso minore a manifestare con convincimento la volontà di evitare –almeno in quel momento- rapporti con i nonni , il giudice non può che decidere nel senso di non forzare una frequentazione percepita dal minore come dolorosa.

Infine, sul tema è intervenuta di recente la Corte di Giustizia UE con la sentenza 335/17 ancora una volta ribadendo l’interesse superiore del minore e la considerazione che «la nozione di "diritto di visita" include persone diverse dai genitori, allorché tali persone abbiano legami familiari di diritto o di fatto con il minore». Secondo la Corte, va poi considerato il principio dell'armonizzazione delle norme giuridiche tra gli stati membri ed in base al principio di vicinanza, spetta ai giudici del Paese in cui vive il bambino trattare la causa.

Tutto è nato dalla vicenda di una nonna bulgara che, a seguito della separazione della figlia e della decisione del Tribunale greco di affidare il  nipote al padre, non riusciva più a vederlo con frequenza per l’impossibilità di ottenere un “diritto di visita”.

Il Tribunale bulgaro sia in primo che in secondo grado rigetta la richiesta di frequentare il nipote per alcuni weekend e per le vacanze una o due settimane durante l’anno. Ma la nonna non si arrende e la vicenda giunge alla Corte di Cassazione bulgara che si rivolge ai giudici UE chiedendo se il regolamento di Bruxelles comprendesse anche il diritto dei nonni a visitare con frequenza i nipoti. Fu allora precisato che il diritto di visita  non impone alcuna limitazione trattandosi di un diritto “autonomo” che include il diritto di portare il minore per un periodo di tempo in un luogo diverso da quello della residenza abituale.

In conclusione, anche i giudici europei stabiliscono il diritto di visita dei nonni!

 

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