Di Paola Mastrantonio su Martedì, 18 Luglio 2023
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Il dipendente lavora a casa ma non dimostra di utilizzare beni dell’impresa? Manca l’organizzazione aziendale.

Il principio di diritto.

Nel processo del lavoro, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il concetto di "dipendenza aziendale" non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve essere inteso in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa; ciò nonostante, occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale.

Nel lavoro agile (o smart warking), affinché possa ritenersi competente il giudice del luogo in cui il lavoratore ha espletato l'attività lavorativa, è indispensabile che il ricorrente alleghi e dimostri l'esistenza di un collegamento (oggettivo o soggettivo) che qualifichi l'abitazione alla stregua di una dipendenza aziendale; in mancanza di elementi di simile portata, tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede dell'azienda.

Premessa.

Con l'ordinanza n. 19023/2023, emessa a seguito di un regolamento necessario di competenza, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione, si è pronunciata in merito ad un'interessante vicenda in tema di determinazione della competenza per territorio del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 413 del codice di procedura civile, affrontando in particolare l'aspetto concernente la distribuzione dell'onere probatorio. 

Com'è noto, secondo l'articolo 413 del codice di procedura civile, il giudice del lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda, o, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto.

E' proprio attraverso la nozione di "dipendenza aziendale" che la giurisprudenza è giunta ad affermare che, nel telelavoro, prima, e nel lavoro agile, poi, uno dei criteri di collegamento utili ai fini della individuazione del giudice del lavoro territorialmente competente può essere anche quello della residenza del lavoratore, in quanto luogo in cui è stata espletata la prestazione lavorativa.

Il progressivo diffondersi di nuove modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, favorito dal progresso tecnologico e dal conseguente cambiamento dell'organizzazione aziendale, ha influito, infatti, anche sull'interpretazione del concetto di "0rganizzazione aziendale", la cui accezione oggi è intesa nel senso più ampio possibile per cui tale termine non coincide più con la nozione di unità produttiva contenuto in altre norme di legge.

In linea con tale tendenza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la ratio dell'art. 413 codice di procedura civile è "quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio" ed, ancora, che per dipendenza aziendale deve intendersi anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo e modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa o destinati al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali, ed, infine, che è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi.

Sebbene la giurisprudenza abbia deciso di attribuire al concetto in discorso un ampio significato, per poter radicare la competenza territoriale presso il Tribunale del luogo in cui si trova la "dipendenza aziendale" del lavoratore, occorre, tuttavia, che sia individuabile un nucleo, seppure minimo, di beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale. 

Nell'ordinanza in commento, la Cassazione ha precisato che è onere del lavoratore allegare, prima, e provare, poi, l'esistenza di tale, seppur minimo, nucleo aziendale.

Il caso.

Il dipendente di una cooperativa otteneva dal tribunale un decreto con il quale veniva ingiunto alla società datrice il pagamento delle competenze derivanti dalla nullità del contratto di lavoro intermittente e dalla prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del termine, con conseguente trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato.

Il ricorrente aveva adito il tribunale del luogo di residenza, trattandosi di prestazione lavorativa svolta in smart working.

La cooperativa convenuta, nell'opporsi al decreto, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito e, definito il giudizio con ordinanza, proponeva regolamento di competenza, rilevando l'errata interpretazione dell'art. 413 del codice di procedura civile.

La decisione della Corte di Cassazione.

Secondo i giudici della Suprema Corte, quando, come nella specie, l'attività di smart working si è atteggiata unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, senza, però,l'allegazione di alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo) che possa caratterizzare in qualche modo l'abitazione del lavoratore quale dipendenza aziendale, allora il criterio alternativo della "dipendenza aziendale" cui fa riferimento l'art. 413 del codice di procedura civile, non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede alla quale il lavoratore era addetto. 

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