Inquadramento normativo: Art. 548 c.p.c.
Il terzo pignorato e la mancata ricezione della dichiarazione da parte del creditore: Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 e 553 c.p.c. (art. 548 c.p.c.).
Facoltà e oneri del terzo pignorato: Il terzo pignorato ha:
- la facoltà di comunicare stragiudizialmente al creditore l'esistenza del credito. Si tratta di una facoltà in quanto dalla omissione di detta comunicazione non discende alcuna conseguenza negativa per il terzo, ma solo l'obbligo per il giudice di fissare una successiva udienza per la comparizione del terzo (Cass. n. 28047/2021);
- l'onere di comparire all'udienza fissata ai sensi dell'art. 548 c.p.c. per rendere la dichiarazione di quantità. In quest'ipotesi si tratta di onere in quanto dalla violazione di esso discende ope legis l'obbligo per il giudice di reputare non contestato il credito pignorato. Questo onere a carico del terzo ha per presupposto legale che il creditore dichiari di non aver ricevuto la dichiarazione" di cui all'art. 547 c.p.c. (Cass. n. 28047/2021).
Il creditore e la dichiarazione di mancata ricezione della comunicazione: Nel caso in cui creditore riferisca di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, ove detta dichiarazione corrisponda al vero, l'assenza del terzo all'udienza fissata dal giudice produrrà gli effetti della fícta confessio, ossia il credito pignorato si riterrà non contestato (Cass. n. 28047/2021). Quando, invece, il terzo ha inviato la dichiarazione, ma il creditore nega la relativa ricezione, bisogna distinguere 3 casi:
- il creditore ignora incolpevolmente di avere ricevuto la dichiarazione del terzo (Cass. n. 28047/2021);
- il creditore ignora colpevolmente di avere ricevuto la dichiarazione del terzo (Cass. n. 28047/2021);
- il creditore sa di avere ricevuto la dichiarazione del terzo (Cass. n. 28047/2021).
Nel primo caso, si presuppone che il creditore, sebbene abbia dichiarato falsamente di non aver ricevuto la dichiarazione, sia incorso in errore scusabile. Ne consegue che la mancata comparizione del terzo all'udienza fissata ex art. 548 c.p.c., produrrà gli effetti della ficta confessio e quindi il credito pignorato verrà ritenuto non contestato (Cass. n. 28047/2021). Il terzo pignorato, infatti, se dopo avere compiuto la dichiarazione stragiudiziale, decida di non comparire all'udienza senza avere la prova certa della ricezione di essa, accetta in tal modo il rischio che la propria dichiarazione possa non avere raggiunto il destinatario. Dunque, nel conflitto tra il creditore che per errore scusabile dichiara di non avere ricevuto alcuna dichiarazione e il terzo pignorato che non compare all'udienza nonostante non abbia la certezza giuridica del buon esito della propria comunicazione, va ovviamente preferito il primo (Cass. n. 28047/2021).
Nella seconda e terza ipotesi, se il creditore ha dichiarato falsamente, per colpa o con dolo, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato e quest'ultimo non compare all'udienza fissata ex art. 548 c.p.c., detta mancata comparizione non potrà produrre gli effetti della ficta confessio, e quindi il credito pignorato non potrà ritenersi non contestato (Cass. n. 28047/2021). E ciò in considerazione del fatto che condotte colpose o dolose non possano essere tutelate: le prime in virtù del principio di autoresponsabilità (per effetto del quale chi immette dichiarazioni erronee nel traffico giuridico ne deve sopportare le conseguenze); le seconde in virtù del secolare principio fraus omnia corrumpit (Cass. n. 28047/2021). In buona sostanza:
- il creditore deve riferire quando riceve la dichiarazione anche se negativa, non potendosi arrogare il compito di valutare la dichiarazione ricevuta e decidere da sé se sia insufficiente quanto al contenuto o viziata quanto alla forma. Tale compito, infatti, spetta al esclusivamente al giudice dell'esecuzione (Cass. n. 28047/2021);
- il terzo pignorato fa affidamento sull'obbligo di correttezza ex art. 88 c.p.c. cui è tenuto il creditore, ossia fa affidamento sul fatto che il creditore riferisca il vero al giudice anche quando ha ricevuto una dichiarazione negativa (Cass. n. 28047/2021).