Di Paolo Rosa su Domenica, 28 Gennaio 2018
Categoria: I diritti non sono merce

Il contributo integrativo minimo "non dovuto" dal 2018 al 2022. E´ stato introdotto il criterio di proporzionalità ?

Il Comitato dei Delegati ha approvato la seguente delibera:
"Il contributo integrativo minimo di cui all´art. 7, primo comma, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell´effettivo volume di affari IVA dichiarato".

Non dovuto significa, dunque, che, qualora i Ministeri vigilanti nulla vadano ad opporre all´esito delle loro valutazioni, detto contributo non dovrà essere versato nel quinquennio previsto.
Cominciamo con il vedere la normativa e l´effetto domino che tale delibera porterà all´impianto stesso del contributo integrativo.
Art. 7 del Regolamento ex art. 21 della legge 247/2012
Contributi minimi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione
1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
a) Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il 2014;
b) Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 2014;
c) Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014
2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al 1° comma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l´iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all´art. 2 comma 1, all´art. 3 e all´art. 4 del Regolamento dei contributi.
3. Il contributo minimo integrativo di cui al 1° comma lett. b) non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione
all´Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l´iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. E´ comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell´effettivo volume di affari IVA dichiarato.
4. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b) sono esclusi a partire dall´anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Sono comunque dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella misura percentuale prevista dal Regolamento dei contributi nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti all´Albo degli Avvocati o all´Albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.
5. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b), sono annualmente rivalutati con le modalità previste dall´art. 8 del Regolamento dei contributi. Il contributo di maternità di cui al comma 1, lett. c) viene annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.lgs. 151/2011, in relazione all´andamento della spesa per indennità di maternità.
6. Entro il 31 dicembre dell´anno successivo all´entrata in vigore del presente Regolamento le agevolazioni per i minimi contributivi di cui al 2° e 3° comma, saranno oggetto di valutazione e verifica da parte del Comitato dei Delegati per la loro eventuale revisione. La relativa delibera è sottoposta all´approvazione dei Ministeri vigilanti.
La delibera riguarda pertanto, a partire dal 2018 e fino al 2022, e sempre se approvata dai Ministeri Vigilanti, una platea di iscritti che abbiano un volume d´affari da 0 a 17.500,00, esclusi coloro che godono già dell´esonero per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa.

Mi pare evidente che l´effetto domino, probabilmente non considerato, della delibera è l´abolizione, sia pure temporanea, del contributo integrativo minimo perché dal 2018 tutti verseranno il contributo integrativo del 4% sul volume d´affari dichiarato.
In altri termini significa applicare al contributo integrativo il principio della proporzionalità sul volume d´affari dichiarato.
Questo è un indubbio passo avanti ma che, a mio giudizio, rischia di non essere approvato dai Ministeri vigilanti trattandosi di una manovra spot non inserita in una riforma strutturale della previdenza forense così da renderla inclusiva e non esclusiva.
Se la proporzionalità è stata introdotta per il contributo integrativo che, tra il resto, in gran parte dei casi è ripetibile dal cliente, non si vede per quale motivo lo stesso principio non debba trovare applicazione anche per il contributo soggettivo, eliminando così anche quei minimi che stanno mettendo in grossa difficoltà gran parte degli iscritti.

L´aspetto negativo è che questa delibera spot ha dei costi che io stimo intorno ai 40 – 50 milioni di euro di minori entrate il che, se non si troveranno adeguate voci in entrata, comporterà un onere a carico della Fondazione aumentandone il già consistente debito latente e mettendo a rischio la sostenibilità di lungo periodo.
In buona sostanza l´incipit è giusto ma i principi della proporzionalità al reddito e al volume d´affari, insieme alla progressività della contribuzione, vanno inseriti in una organica riforma strutturale muovendo dalla considerazione che la contribuzione previdenziale, come sostenuto da autorevole dottrina e da giurisprudenza di legittimità ha natura tributaria con conseguente applicazione dei principi di cui agli artt. 3, 38 e 53 della nostra Carta Costituzionale.
Avvocato Paolo Rosa