Di Irene Coppolino su Lunedì, 03 Ottobre 2022
Categoria: Istituzioni e Società

Il contratto di solidarietà

I contratti di solidarietà (anche CDS), introdotti dalla Legge n. 863/1984, rappresentano uno strumento di integrazione salariale che consente la tutela dell'occupazione attraverso la previsione di una diminuzione dell'orario di lavoro senza la perdita totale della retribuzione del lavoratore.

I contratti di solidarietà sono accordi stipulati fra datore di lavoro e rappresentanze sindacali che, secondo quanto previsto dalla legge, possono assumere differenti forme. 

Vi sono i contratti di solidarietà difensivi, ossia accordi aventi ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro, finalizzata al mantenimento dell'occupazione in caso di crisi aziendale: essi mirano, quindi, ad evitare che venga ridotto il personale impiegato presso l'impresa; poi ancora, i contratti di solidarietà espansivi, ossia accordi aventi ad oggetto una riduzione dell'orario di lavoro, finalizzata a favorire nuove assunzioni all'interno dell'azienda.

Nella prassi la seconda categoria ha ricevuto scarsa applicazione. Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 148/2015, in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

Su richiesta di una delle parti segue un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione (ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti). 

l legislatore ha ricondotto il contratto di solidarietà da autonomo ammortizzatore sociale a una causale della Cassa Integrazione straordinariaSul piano sostanziale vi è stata un'armonizzazione della disciplina dei due ammortizzatori sociali con eliminazione, per la solidarietà, di alcuni elementi che ne determinavano una certa appetibilità, tra cui l'insussistenza del massimale di integrazione salariale per i lavoratori e della contribuzione addizionale per le aziende. Con il d.lgs. n. 185/2016 è stata introdotta la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi.

L'eventuale trasformazione può riguardare solo i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non sia superiore a quella precedentemente concordata.I lavoratori hanno diritto ad un'integrazione salariale pari al 50% di quella prevista prima della trasformazione del contratto con obbligo, a carico del datore di lavoro, di integrare tale trattamento fino alla misura dell'integrazione salariale originariamente prevista. 

L'integrazione non è imponibile ai fini previdenziali. Si tratta di contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego. Questi contratti possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria (d.lgs. 81/2015 art. 51). Non può essere pattuita una riduzione oraria superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.

Inoltre, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Quanto alla durata del trattamento integrativo, anche dopo la trasformazione del contratto, l'integrazione salariare non può avere durata complessiva superiore a 24 mesi in un quinquennio mobile per ogni unità produttiva, tenendo presente che, ai fini del computo, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

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