Inquadramento normativo: Artt. 1353-1360 c.c.
Il contratto sottoposto a condizione: «Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto».
Con riferimento al contratto sottoposto a condizione sospensiva, è il giudice di merito che, in caso di controversia, effettua un'indagine al fine di determinare l'effettiva portata della condizione stessa e il suo avveramento (Cass., n. 3804/1978, richiamata da Cass. civ., n. 1547/2019); un'indagine, questa, che, se eseguita attraverso la corretta applicazione delle regole dell'interpretazione dei contratti, sarà insindacabile in sede di legittimità (Cass., n. 4483/1996, richiamata da Cass. civ., n. 1547/2019).
Condizione e nullità del contratto: «Qualora l'evento al cui verificarsi le parti hanno subordinato l'attualità degli obblighi da esse contrattualmente assunti, risulti oggettivamente indeterminato o indeterminabile, il contratto è nullo […], poiché tale indeterminabilità, costituendo un originario ed insuperabile ostacolo all'accertamento del verificarsi dell'evento condizionante, si risolve in una situazione di irrealizzabilità del medesimo contestualmente al negozio cui la condizione sia stata apposta» (Cass. , n. 1453/1995, richiamata da Tribunale Ravenna, sentenza 3 aprile 2019).
È, altresì, nullo il contratto cui è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Nel caso di condizione impossibile, il contratto:
- sarà nullo in caso di condizione sospensiva;
- si considererà un contratto cui non è stata apposta alcuna condizione, in caso di condizione risolutiva.
Condizione meramente potestativa e nullità: «Le parti, nell'ambito della loro autonomia privata, possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà» (Cass. civ. n. 27320/2017, richiamata da Tribunale Roma, sentenza 4 ottobre 2018 ).
Se, però, la condizione consiste «in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto», ci si troverà dinanzi a una condizione meramente potestativa (Cass. civ. n. 18239/2014, richiamata da Tribunale Roma, sentenza 4 ottobre 2018). In questi casi, l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a tale tipo di condizione sarà nulla. A tal proposito, è stato ritenuto che se in una scrittura privata, avente ad oggetto prestazioni professionali, sia inserita una clausola che subordina il pagamento del compenso al professionista alla erogazione del finanziamento, detta clausola costituisce una condizione sospensiva di efficacia e non una condizione meramente potestativa, affetta da nullità (Cass., nn. 4124/2001, 18450/2005, richiamate da Tribunale Cosenza, sentenza 18 marzo 2018). «E ciò in quanto l'evento futuro e incerto non dipende esclusivamente dal mero arbitrio del soggetto obbligato, ma anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà della parte [...]» (Tribunale Cosenza, sentenza 18 marzo 2018).
Contratto sottoposto a condizione e comportamento delle parti: Le parti, anche quando il contratto è sottoposto a condizione, hanno l'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il rispetto di tale obbligo impedisce e, quindi, evita di causare alle stesse parti un minor vantaggio, o un maggior aggravio economico. «Spetta in ogni caso al giudice del merito il potere dovere di identificare quale sia la parte che in concreto, violando gli obblighi di correttezza, con il suo comportamento, colposo o doloso, abbia contribuito ad alterare l'iter attuativo del contratto condizionato, in maniera da impedire l'avveramento della condizione stessa» (Cass., n. 2168/1998, richiamata da Cass. civ., n. 1887/2018).
È stato ritenuto, ad esempio, che chi si è obbligato a ottenere concessioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che l'altra parte si propone, deve comportarsi secondo buona fede, ossia deve «compiere tutte le attività che da lui dipendono per l'avveramento di siffatta condizione». In caso di mancata concessione e, quindi, di mancato avveramento della condizione, spetterà al giudice verificare se «il contraente, in base ai doveri gravanti su di esso […] abbia omesso attività corrispondenti ad uno standard esigibile di buona fede e tali da scongiurare, altrimenti, il mancato avveramento della condizione suddetta» (Cass. civ., n. 1887/2018).
Pendenza della condizione e termine: In pendenza della condizione:
- se sospensiva, l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi;
- se risolutiva, l'acquirente di un diritto può esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi;
- se sospensiva o risolutiva, l'acquirente di un diritto può disporne; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Se le parti abbiano condizionato l'efficacia o la risoluzione di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro cui detto evento debba utilmente avverarsi, in caso di controversia, il giudice dichiara «l'inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento della condizione risolutiva) senza previamente fissare un termine, […], se reputa che sia trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare» (Cass., nn. 5314/1984, 13519/1991, 22811/2010, richiamate da Tribunale Ravenna, sentenza 30 aprile 2019).
La condizione e la retroattività in caso di avveramento: «Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso. Se [...] la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite».