Al prossimo 31 ottobre è fissato il termine per pagare i 200 euro utili per regolarizzare le violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022.
Il condono è stato previsto dall'art. 1 commi 166 e seguenti della Legge n. 197/2022 e l'adesione sana tutte le violazioni formali commesse pagando appena 200 euro per ogni periodo di imposta: rammentiamo che originariamente il termine era fissato al 31 marzo 2023 ed è stato posticipato al 31 ottobre dal D.L. 30 marzo 2023 n. 34 - decreto "Bollette" -.
Il versamento dell'importo previsto deve effettuarsi in due rate, scadenti il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024, anche se è possibile il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre c.m.; le istruzioni prevedono l'indicazione nel modello F24 del codice tributo "TF44", istituito con la risoluzione n. 6 del 2023.
E' possibile il pagamento mediante compensazione con crediti di imposta all'interno del modello F24; la norma istitutiva non contiene nessun divieto in tal senso e alcuna indicazione si rinviene nella risoluzione Agenzia delle Entrate n.6 del 14 febbraio 2023.
Oltre al pagamento dell'obolo previsto è necessario anche rimuovere l'irregolarità formale o l'omissione entro il 31 marzo 2024; le violazioni definibili si configurano in irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti. A tal fine sarebbe opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell'elenco, esemplificativo e non esaustivo, contenuto all'interno della circolare n. 2 del 2023 e nella precedente circolare n. 11 del 2019.
A titolo esemplificativo, sono definibili pagando i 200 euro:
- l'omessa/tardiva fatturazione elettronica delle operazioni se non c'è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l'omessa/tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati, sempre se non c'è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l'omessa o tardiva fatturazione di operazioni esenti, non imponibili, escluse se non c'è stato effetto sulle imposte dirette;
- l'omessa comunicazione delle liquidazioni IVA se non ci sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;
- gli errori in tema di reverse charge in assenza di frode, con imposta comunque assolta e se non ci sono limiti alla detrazione;
- la detrazione di un'IVA non dovuta per errore di aliquota, se l'imposta è stata assolta e non ci sono contesti frodatori;
- l'omessa comunicazione delle minusvalenze;
- l'omissione o la tardività nell'invio dei modelli INTRASTAT;
- le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.
Di contro, non possono essere sanate le seguenti irregolarità:
- violazioni in tema di quadro RW;
- omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del D.Lgs. n. 471/97;
- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari;
- omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche;
- omessa dichiarazione anche se non ci sono imposte dovute.
200 euro dunque è il prezzo di un - pò - di serenità; a voi libero arbitrio.
Meditate contribuenti, meditate.