Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 07 Febbraio 2022
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Il condomìnio risponde del furto ad opera di ignoti di un veicolo parcheggiato in un posto auto condominiale?

Riferimenti normativi: Artt.1102 – 1105 - 1766 c.c. – art. 635 c.p.

Focus: Sempre più frequenti sono i danni posti in essere da ignoti nei confronti di edifici sia pubblici che privati. In particolar modo nei condomìni la casistica di danni ad opera di ignoti è eterogenea e si estende dai graffiti e dalle scritte apposte sulla facciata o sulle pareti dell'androne condominiale, ai danni ai portoni, ai cancelli, ai campanelli ed allecassette della posta, fino al caso estremo di furto di veicoli parcheggiati all'interno degli spazi condominiali.

Principi generali: Per prevenire e documentare atti di vandalismo, furti e violazioni di domicilio, se le recinzioni o le chiusure degli accessi all'edificio non sono sufficienti, l'assemblea condominiale può deliberare, con la maggioranza degli interventi di almeno 500 millesimi, che nel complesso sia installato un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni a tutela sia dell'edificio condominiale che dell'integrità fisica dei condòmini, senza ledere con ciò il diritto di ciascun proprietario al rispetto della vita privata (sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea C-708/18 dell'11.12.2019). In tal modo il condomìnio può acquisire prove di cui avvalersi in caso di danneggiamento perpetrato su cose <<esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede>>, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 635, comma 2, codice penale.

Quando il danno prodotto ad opera di terzi estranei al condomìnio non è esiguo e irrilevante, l'amministratore, se autorizzato dall'assemblea condominiale, può sporgere denuncia contro ignoti presso le forze dell'ordine, allegando alla stessa prove fotografiche e videografiche. Infatti, come ribadito costantemente dalla Corte di Cassazione, quando la vittima del reato è il condomìnio, se fosse necessario presentare querela per punire i colpevoli (identificati o ignoti) del fatto di reato che abbia inciso su beni o servizi comuni, il condomìnio deve autorizzare, con preventiva delibera assembleare, l'amministratore alla presentazione della querela (Cass., Sez. VI penale, sentenza 11 ottobre 2019, n. 41978). Per valutare la rilevanza penale di determinate condotte si deve tener conto del fatto che il legislatore con D.Lgs. n.7/2016ha depenalizzato la condotta che non presenti le caratteristiche del reato di danneggiamento. Infatti, commettere un atto di danneggiamento aggravato in condomìnio assume rilevanza penale solo se la cosa danneggiata è esposta alla pubblica fede, cioè si trova a contatto con un numero indefinito e non determinabile di persone per destinazione naturale, come nel caso delle facciate dell'edificio direttamente prospicenti la pubblica via, i muri di confine tra l'edificio e la pubblica via, i cancelli pedonali e/o carrabili che si inseriscono nei predetti muri. Il danneggiamento subito dal condomìnio assume, perciò, rilevanza penale << se si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi, condizione non riscontrabile quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato >> (Cass. 22 settembre 2017 n. 43944).

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n.8274 del 14/12/2021, si è pronunciata nel caso di furto di veicoli perpetrato da terzi all'interno del parcheggio condominiale affermando che il condomìnio non risponde dei furti nel parcheggio. Nel caso di specie, due partecipanti ad un condomìnio, composto di cinque edifici e protetto da un muro di cinta con un solo varco di accesso, in prossimità della guardiola del portiere, dotato di un cancello con chiusura elettromagnetica, avevano parcheggiato i loro veicoli all'interno del condomìnio il cui accesso alle singole palazzine era pure protetto da un cancello. I due condòmini avevano subito tre furti dei rispettivi motoveicoli ed un tentativo di furto dell'auto che erano stati parcheggiati nell'area dei posti auto di proprietà condominiale, di conseguenza avevano citato in giudizio il condomìnio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali e la predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad attuare un'effettiva sorveglianza per garantire la sicurezza all'interno del complesso immobiliare. Secondo i due condòmini il contratto di parcheggio per l'uso dei posti auto condominiali doveva ritenersi contratto di deposito, ai sensi dell'art. 1766 c.c., con la conseguenza che il depositario, nella fattispecie il condomìnio e, per esso, l'amministratore, doveva ritenersi responsabile in qualità di custode. Il giudice di appello ha respinto la domanda risarcitoria dei due condòmini, confermando la sentenza di primo grado ed affermando che l'effettiva utilizzazione dell'area di parcheggio da parte dei singoli condòmini non implica la conclusione di contratto di deposito ma si configura come esercizio del diritto di uso dei beni comuni ai sensi dell'art.1102 c.c. Inoltre, poiché la messa in opera di nuovi dispositivi di sicurezza deve essere deliberata dall'assemblea condominiale, è onere di ciascun condòmino sollecitare la convocazione dell'assemblea per l'adozione delle prospettate idonee misure di salvaguardia, impugnando l'eventuale delibera negativa o, in caso di inerzia dell'amministratore e dell'assemblea, ricorrendo all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.1105, comma 4, c.c. per ottenere l'esecuzione dei lavori necessari.

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