Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 27 Maggio 2024
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Il condominio può chiedere al proprietario di un appartamento con giardino la rimozione di alberi per il pericolo derivante da rami e radici degli stessi?

Riferimenti normativi:Art.2051 c.c.

Focus: L'interesse per il verde e l'ambiente è sempre più diffuso nella nostra società ma se non curati gli alberi, con i loro rami e le loro radici, possono essere fonte di pericoli. Per i pericoli da essi derivanti può rendersi necessaria la rimozione di alberi di alto fusto presenti nel giardino annesso all'appartamento di un condòmino. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Tivoli con la sentenza n.528 del 22.4.2024.

Il caso: Un condominio ha citato in Tribunale la condòmina proprietaria di un appartamento al piano terra ed il suo inquilino perché gli alberi di alto fusto siti nel giardino pertinenziale dell'appartamento, posti a ridosso del muro condominiale, nel corso degli anni non avevano ricevuto alcuna cura riguardo alla potatura delle fronde e delle radici. Sia la proprietaria che il conduttore si erano talmente disinteressati che la dimensione raggiunta dall'albero, tale da sovrastare il palazzo con fronde che aggettavano sul vialetto di accesso, nei giardini di proprietà di altri condòmini e nel parcheggio condominiale, oltre a rappresentare fonte di costante pericolo formava una barriera alle abitazioni ad esso prospicenti per il passaggio di aria e luce.

Il conduttore, altresì, aveva apposto dei teli oscuranti sulla recinzione a confine con il vialetto di ingresso minando in tal modo il decoro del condominio, e, agendo in violazione del regolamento condominiale, aveva accumulato all'interno del giardino materiale di vario genere, oltre ad ospitare nell'appartamento una colonia di cani e gatti che occupavano il vialetto di ingresso condominiale ed il parcheggio comune, causando una situazione di degrado e sporcizia. La situazione era divenuta intollerabile per i condòmini ed ai loro solleciti non era stato dato alcun riscontro dalla proprietaria che aveva anche evitato di partecipare all'incontro di mediazione avviata dal condominio. Pertanto, il condominio aveva instaurato la controversia chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della condòmina e del suo conduttore con condanna, ciascuno per le proprie competenze, alla rimozione delle radici ed alla riparazione di quanto danneggiato, nonché al rispetto del regolamento condominiale e delle norme igienico-sanitarie, mediante rimozione dei materiali accumulati in giardino e divieto di ingresso a cani e gatti, oltre al risarcimento dei danni subiti. La proprietaria si era costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza delle pretese del condominio mentre il conduttore rimaneva contumace. Con l'ausilio delle prove orali e della consulenza tecnica d'ufficio, acquisite nel corso del processo, il Tribunale ha ritenuto fondate le richieste del condominio. 

Il Consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che lo stato di conservazione del muro di confine era buono e in quel momento non erano presenti fenomeni di sollevamento della pavimentazione del vialetto di accesso al condominio. Tuttavia, aveva riscontrato un rigonfiamento del muretto di confine, in prossimità degli alberi di alto fusto posti all'interno del giardino di proprietà della parte convenuta in aderenza al muretto stesso, la cui causa era riconducibile con certezza all'ingrossamento fisiologico delle radici degli alberi di alto fusto presenti nel giardino e poste completamente a ridosso del muretto di recinzione. Osservava, in conclusione, che le radici degli alberi ad alto fusto, come pure i fusti degli alberi, sono destinate nel tempo ad un fisiologico ingrossamento che "potrebbe arrecare danni sia alla fondazione del muretto di recinzione, sia al muretto stesso", con conseguente "innalzamento della pavimentazione del vialetto pedonale ed alterazione della sua forma pianeggiante". Le preoccupazioni del CTU trovavano conferma nel corso del procedimento in quanto il muro condominiale si era ribaltato verso la strada pubblica richiedendo il conseguente intervento da parte dei Vigili del Fuoco che avevano interdetto il transito veicolare e pedonale nel tratto antistante del muretto dissestato. Sulla base di questi elementi il Tribunale ha accolto la domanda del condominio finalizzata sia ad ottenere la rimozione delle radici che volta ad ottenere l'adempimento del dovere del conduttore di tenere pulito l'appartamento e gli spazi a questo pertinenziali, oltre alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Messaggi correlati