Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 06 Aprile 2022
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Il concessionario della riscossione assolve l’onere probatorio producendo in giudizio copia della notifica dell’ufficio postale?

Riferimenti normativi: Art.2719 c.c. - Art.18 D.P.R.n.445/2000 - Art 50 D.P.R. 602/1973

Focus: Sull'Agente di riscossione convenuto in giudizio grava l'onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento in caso di contestazione da parte del contribuente. L'onere probatorio può considerarsi assolto producendo in giudizio copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale?

Principi generali: Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione non compete al Concessionario della riscossione autenticare, come conformi agli originali, le semplici copie degli avvisi di ricevimento degli atti notificati a mezzo poste. Infatti, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2719 codice civile, l'autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale (Ordinanza n.7736 del 20 marzo 2019). La Suprema Corte ha riconosciuto che i dipendenti dell'Agente della riscossione possono autenticare, ex art. 18 del D.P.R. n.445/2000, copie di originali in loro possesso o di documenti di cui sono affidatari ex lege. La stessa, però, ha escluso che gli stessi possano autenticare copie di atti di cui non hanno gli originali e non ne sono affidatari per legge, tipo gli avvisi di ricevimento delle raccomandate. Da ciò consegue che se una parte processuale prova le sue ragioni tramite deposito di semplici copie cartacee, sarà onere della parte contro cui tali copie sono usate disconoscerne la loro conformità con gli originali (Cass. n.1792/2019; Cass. n.1974/2018; Cass. n.8289/2018). In caso di inerzia di tale parte il giudice le utilizzerà come prova. 

Quindi, l'esibizione di copie non conformi all'originale, prive cioè del requisito della "autenticazione a norma di legge" (quindi dell'osservanza della "forma prescritta", imposta dalla norma codicistica per il rilascio della copia) equivale alla mancata esibizione dell'atto, cioè del titolo (atto di accertamento) da cui deriva l'intimazione impugnata" (Cass. Ordinanza n. 12244 del 9 maggio 2019). Il principio affermato dalla Suprema Corte è stato riconosciuto recentemente dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con sentenza n.933/2022, depositata il 14.03.2022. Nel caso di specie, una società ha proposto ricorso avverso Equitalia ETR S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento della cartella di pagamento e contestuale ruolo, mai notificata alla società ricorrente, e dell'intimazione di pagamento a questa correlata, notificata a mezzo deposito presso la casa comunale come da nota di Equitalia ETR S.p.A. con cui la stessa intimava il pagamento di imposte relative all'anno 2003, oltre spese di riscossione ed interessi. La società ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito, in conseguenza della mancata notifica della cartella esattoriale, e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, in violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, per difformità dell'atto al modello ministeriale e difetto di sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente di riscossione. Infine, la violazione dell'art.7 L. n.212/2000 per difetto di motivazione della cartella impugnata. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso ritenendo assorbente l'eccezione sollevata dalla società ricorrente in merito alla nullità dell'intimazione di pagamento in quanto non preceduta dalla regolare notificazione della prodromica cartella esattoriale. Contestava, altresì, il potere di Equitalia di attestare la conformità all'originale delle ricevute delle raccomandate e dell'attestazione depositate agli atti di causa.

La sentenza è stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate che ha sollevato l'eccezione della genericità della prova del contribuente in merito al disconoscimento delle copie prodotte da Equitalia ETR S.p.A. L'ufficio, in particolare, ha contestato che il contribuente non ha specificato in cosa la copia differisse dall'originale. Secondo la Commissione tributaria regionale tale eccezione è infondata in quanto alla fattispecie in esame si applica il principio secondo cui "l'esibizione di copie non autenticate, in presenza della contestazione da parte del ricorrente della conformità delle fotocopie agli originali, equivale alla mancata esibizione dell'atto, cioè del titolo (atto di accertamento) da cui deriva l'intimazione impugnata" (da ultimo Cass. Ordinanza n. 12244 del 9 maggio 2019). Di conseguenza, il contribuente può limitarsi a sostenere l'inesistenza del credito, dovendo per contro l'agente di riscossione fornire la prova dell'esistenza e dell'attualità della pretesa creditoria tributaria attraverso la documentazione dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Al riguardo la citata Commissione Tributaria ha richiamato la sentenza del 19 gennaio 2018, n. 1302 della Suprema Corte, sentenza con la quale è stato respinto un ricorso avanzato da Equitalia, perché l'onere della prova deve essere assolto mediante la produzione in giudizio della relata di notificazione o dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale. I documenti equipollenti, come i registri o gli archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria non possono avere valore di prova. Infatti, anche nel rito tributario trova applicazione il principio sancito dall'art. 2719 c.c. per cui la copia dell'atto deve essere attestata conforme da un pubblico ufficiale competente, mentre l'Agente per la riscossione nella fattispecie, per quanto riguarda gli atti notificati a mezzo posta, non lo è. Pertanto, << In assenza di tali produzioni l'onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto >> ( Cass.Ordinanza n. 3331/2020). Ciò è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27402 depositata il giorno 8.10.2021. In conclusione, l'appello dell'ufficio è stato rigettato in quanto nella fattispecie l'originale della relata di notificazione non era stato prodotto dall'Agente di riscossione.

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