Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 07 Dicembre 2020
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Il compenso al direttore dei lavori viene meno per i ritardi della ditta appaltatrice?

Riferimenti normativi: Artt. 1667, 2230 c.c. - D.P.R.n.380/2001

Focus: La nomina del direttore dei lavori negli appalti privati per l'esecuzione di lavori di manutenzione è una figura facoltativaIl condomìnio committente può negare, a titolo di penale, il compenso al direttore dei lavori in caso di ritardo nell'esecuzione di lavori di manutenzione da parte della ditta appaltatrice? La Corte di Appello di Catania si è pronunciata in merito con la sentenza n.1398/2020, pubblicata il 28/07/2020.

Principi generali: In ambito condominiale l'assemblea procede alla nomina del direttore dei lavori, con la delibera di esecuzione dei lavori o con una precedente o successiva delibera, e stabilisce il compenso dovutogli che deve essere concordato tra le parti al momento del conferimento dell'incarico. Il compenso stabilito è una prestazione di servizio in favore del condomìnio e, quindi, deve essere ripartito tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà, salvo diverso accordo (art. 1123, primo comma, c.c.). Sul direttore dei lavori incombe la responsabilità solidale con l'impresa appaltatrice per danni da negligente e difettosa esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in condomìnio (Corte di Cassazione, sez.II, sentenza n.3855 del 17 febbraio 2020). Non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il direttore dei lavori che, nell'ambito del proprio ruolo tecnico-professionale, ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioninonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. Ciò si concreta nella sorveglianza delle opere implicante il regolare ed assiduo controllo (attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa) della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e stati di avanzamento (Cass. n. 10728 del 24/04/2008; Cass. n.15124 del 28/11/2001)". Premesso ciò, è opportuno ricordare che il committente può sempre provvedere alla revoca del direttore dei lavori (art. 2237 c.c.), con le stesse maggioranze necessarie previste per la nomina, salvo pagamento del corrispettivo e delle spese fino ad allora dovuti per l'attività espletata, secondo il disciplinare sottoscritto tra le parti. 

La Corte di Appello di Catania con la sentenza n.1398/2020, pubblicata il 28/07/2020, si è pronunciata in merito alla richiesta del compenso del direttore dei lavori negatogli dal condomìnio a titolo di penale per responsabilità solidale con la ditta appaltatrice, per vizi e ritardi nell'esecuzione dell'opera di manutenzione.

Il caso oggetto della citata sentenza è sorto a seguito di opposizione di un condomìnio ai decreti ingiuntivi della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione e del direttore dei lavori per mancata corresponsione di pagamenti, compreso il compenso professionale del direttore dei lavori. 

Il direttore dei lavori, impugnando la sentenza di primo grado, con la quale non era stato riconosciuto integralmente il compenso professionale richiesto con il decreto ingiuntivo, ha eccepito dinanzi ai giudici d'appello che doveva essere esclusa la sua condanna al pagamento della penale per ritardo nei lavori, dovendosi limitare la solidarietà della condanna con la ditta appaltatrice al solo importo dei vizi nell'esecuzione dell'opera accertati dal consulente, e non estendersi anche al compenso professionale. Nel caso di specie detta penale scaturiva dal contratto di appalto stipulato tra il committente e l'impresa appaltatrice, al quale era estraneo il direttore dei lavori, avendo questi sottoscritto un diverso e separato contratto in cui detta penale non era prevista.E' stato precisato, infatti, che la penale per il ritardo nel completamento dei lavori rappresenta una clausola contrattuale idonea, per sua natura, a vincolare solo le parti che l'abbiano sottoscritta nell'ambito della propria autonomia negoziale.

E', infatti, orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che il direttore dei lavori, essendo tenuto ad un'obbligazione "di mezzi" e non anche "di risultato", risponde per eventuali vizi dell'opera secondo una diligenza qualificata, alla luce delle peculiari competenze tecniche in suo possesso (Cassazione civile, Ordinanza n.2913/2020). Ciò implica che rientrano nei compiti del direttore dei lavori, a titolo esemplificativo, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha statuito che doveva essere esclusa la condanna del direttore del lavori, in solido con l'impresa appaltatrice, al pagamento della penale per ritardo nei lavori, per il quale doveva rispondere solo l'impresa. Invece, il direttore dei lavori doveva rispondere, in via solidale con l'impresa, solo per i vizi dell'opera accertati dal consulente tecnico.Il condomìnio, pertanto, è stato condannato a pagare il compenso professionale al direttore dei lavori, fermo restando la compensazione con quanto dovuto per i vizi dell'opera accertati.

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