Di Rosaria Panariello su Venerdì, 23 Febbraio 2018
Categoria: Diritti dei consumatori

Quando l´assegno "di vedovanza" può integrare la reversibilità

Ogni consumatore o lavoratore è spesso titolare di c.d. "diritti inespressi" ovvero diritti di cui si può godere solo mediante un´espressa richiesta da parte del soggetto interessato.
Il più delle volte, il cittadino nemmeno sa o viene informato dell´esistenza di tali diritti; tra questi c´è ad esempio quello di ricevere un assegno integrativo alla pensione di reversibilità. Si tratta di una cifra che arriva fino a circa 53 euro mensili, elargita a tutte le persone vedove che, in seguito alla morte del marito o della moglie, godano della reversibilità e siano riconosciuti come "inabili al proficuo lavoro".
Quest´ultima condizione si riscontra in tutti quei soggetti dichiarati invalidi al 100%, titolari di pensione di accompagnamento o che abbiano richiesto uno specifico certificato (SS5).

In quest´ultimo caso, chi non è invalido al 100% né percepisce l´accompagnamento, potrà chiedere al proprio medico di famiglia di certificare l´inabilità al proficuo lavoro, inoltrando all´Inps il documento SS5.
Per quanto riguarda l´importo dell´assegno che verrà erogato, ormai noto come assegno di vedovanza, esso dipende dal reddito del coniuge superstite: per redditi familiari fino ad euro 27.899,67, l´assegno è pari a euro 52,91 che scende a euro 19,59 per redditi da 27.899,68 fino a euro 31.296,62.

Tale riconoscimento è anche retroattivo di cinque anni dal momento della domanda: ciò significa che si ha diritto anche agli arretrati che possono arrivare a circa 3.400 euro.
Se si è in possesso dei requisiti suddetti, è possibile inoltrare la domanda telematicamente all´Inps chiedendo informazioni anche telematicamente, al call center disponibile nel portale dell´Istituto.
Avv. Rosaria Panariello