Riferimenti normativi:Art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992
Focus: Il fallito che, a conclusione della procedura fallimentare, ha riacquistato l'immobile per mancata vendita dello stesso è tenuto a pagare l'Ici per il periodo di pendenza della procedura concorsuale? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia con la sentenza n.8081/19 del 5/10/2023.
Principi generali: In materia di Ici l'Art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992 disponeva che per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta era dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed era prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta doveva essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo era stato incassato; entro lo stesso termine doveva essere presentata la dichiarazione.
Nel caso di specie un contribuente impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, l'avviso di accertamento emesso dal Comune per l'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) dell'anno 2006, ed eccepiva che il tributo accertato non era dovuto perché relativo ad un periodo d'imposta in pendenza di un procedimento fallimentare che lo riguardava. Il Comune non si costituiva in giudizio e la Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo fondata la tesi del ricorrente, aveva accolto il ricorso. La sentenza è stata impugnata dal Comune che lamentava l'errata interpretazione dell'art.10, comma 6, D.Lgs.n.504/1992 da parte dei giudici di primo grado, a fronte di un contrario consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Pertanto, il Comune chiedeva l'accoglimento del proprio appello e la declaratoria della legittimità dell'impugnato avviso di accertamento. Il contribuente, costituitosi in giudizio, ha replicato alla tesi esposta dal Comune chiedendone, preliminarmente, l'inammissibilità per genericità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto non dovuta nei confronti dell'appellante alcuna somma a titolo di Ici.
In particolare, tenuto conto del disposto di cui all'art. 10 citato, è stato rilevato che il curatore era tenuto al pagamento della imposta solo dopo la vendita del bene, con la conseguenza che il Comune, prima di tale atto, non poteva richiedere il pagamento al curatore né insinuarsi nel fallimento. Né il curatore, né il fallito erano tenuti alla denuncia in pendenza di procedura prima di detto termine, e per lo stesso periodo non maturavano interessi. Nel caso in esame, non vi era stata alcuna vendita ed il fallito era tornato in bonis a seguito del concordato fallimentare, mantenendo la proprietà dell'immobile. Pertanto, l'obbligazione del pagamento dell'imposta gravava sul medesimo anche in relazione al periodo precedente in pendenza della procedura concorsuale, per cui il contribuente era tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo, ma per il periodo considerato nell'avviso di accertamento (anno 2006), in cui era pendente la procedura, non erano dovute sanzioni né interessi per carenza dei relativi presupposti. Ciò posto, la Corte di Giustizia adita ha accolto parzialmente l'appello proposto dal Comune.