I contribuenti forfettari oltre ad avere sicuramente di caso in caso enormi vantaggi fiscali, hanno anche molte semplificazioni rispetto ad una ditta in contabilità semplificata. Esamineremo di seguito i vantaggi ai fini IVA e Redditi.
I contribuenti in regime forfetario non addebitano l'IVA in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta. Gli stessi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, ossia dalla:
registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del d.P.R. n. 633 del 1972);
registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972);
registrazione degli acquisti (articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972);
tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 d.P.R. n. 633 del 1972), fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
dichiarazione annuale IVA (articolo 8 del d.P.R. n. 322 del 1998).
I soggetti che applicano il regime forfetario sono poi esonerati dall'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di emissione della fatturazione elettronica (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015). Continua, viceversa, a rimanere obbligatoria la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.
I contribuenti che applicano il regime forfetario restano soggetti agli obblighi di:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- in caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste l'obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche qualora abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall'Agenzia delle entrate. Resta, in tale evenienza, l'obbligo di conservazione del documento cartaceo;
- certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione per le attività esonerate ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, purché, in ogni caso, ottemperino all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972;
- integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa.
Si evidenzia, infine, che tutti i contribuenti che, nelle more della pubblicazione della presente circolare, non hanno applicato il regime forfetario pur avendone i requisiti e, di conseguenza, abbiano applicato l'IVA con le modalità ordinarie della rivalsa e della detrazione, possono emettere una nota di variazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, commi 3 e 7, e 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, per correggere i dati della fattura, da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA, che il cessionario/committente dovrà registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa.
Semplificazioni e adempimenti ai fini delle imposte sui redditi.
I soggetti che applicano il regime forfetario:
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie (comma 69);
sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 23 marzo 2018 e articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 28 dicembre 2018);
non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, ivi comprese le addizionali regionali e provinciali, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all'atto del pagamento, la relativa ritenuta d'acconto; è tuttavia facoltà degli stessi operare le ritenute alla fonte, senza che tale comportamento costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario;
non sono soggetti alla ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti; a tal fine dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame.
Tuttavia, qualora abbiano erroneamente subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l'errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero, in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta.
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché a presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal d.P.R. n. 322 del 1998. Inoltre, i predetti contribuenti sono obbligati alla presentazione della certificazione unica per la certificazione delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro. Il comma 73 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.