Di Carmela Patrizia Spadaro su Giovedì, 09 Novembre 2023
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare online sono sostituti di imposta?

Riferimenti normativi: Art.4 D.L.n.50/2017 - Art.56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Focus: Molto diffusi sono i portali di prenotazione online di intermediazione immobiliare, tra cui il portale statunitense Airbnb, che mettono in contatto persone che cercano un immobile e persone che dispongano di unità immobiliari da locare. Gli intermediari immobiliari che provvedano ad incassare i canoni o i corrispettivi delle"locazioni brevi", o siano intervenuti nel loro pagamento, devono riscuotere e versare allo Stato, in qualità di sostituti di imposta, la cedolare secca sugli affitti brevi? Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n.9188 depositata il 24 ottobre 2023.

Principi generali: L'art.4 del D.L.n.50/2017 disciplina il regime fiscale degli affitti brevi e, al fine di assicurare il contrasto all'evasione fiscale, impone ai soggetti intermediari o gestori di portali telematici, che hanno incassato i canoni o corrispettivi delle locazioni brevi, di operare una ritenuta del 21 per cento dell'aliquota della cedolare secca sul loro ammontare all'atto dell'accredito e di provvedere, in qualità di sostituti di imposta, al relativo versamento. 

Nel caso in cui gli intermediari o gestori di portali telematici non siano residenti e siano privi di una stabile organizzazione in Italia sono, comunque, tenuti a nominare un rappresentante fiscale per adempiere gli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sugli affitti brevi (art.4, c.5 bis, secondo periodo, D.L.n.50/2017). Tale normativa è stata attuata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot.n.132395 del 12 luglio 2017 e con la relativa Circolare n.24/E del 12 ottobre 2017. Alcune note società estere operanti in Italia, che svolgono attività inerenti l'intermediazione immobiliare online per locazioni brevi, hanno impugnato il citato Provvedimento, e, successivamente, anche la predetta Circolare dinanzi al Tar che ha rigettato il ricorso. Le società, pertanto, hanno impugnato la decisione con appello dinanzi al Consiglio di Stato che ha ribadito la propria competenza giurisprudenziale per quanto riguarda il provvedimento attuativo, escludendo, invece, che potesse essere impugnata la circolare interpretativa che non può ledere l'amministrato. I giudici del Consiglio di Stato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22 dicembre 2022 (causa C-83/21), hanno precisato che l'obbligo di versare le ritenute sui corrispettivi delle locazioni all'Erario sussiste in ogni caso senza far distinzione tra il volume di entrate fiscali prelevate o che poteva essere prelevato annualmente dagli intermediari immobiliari. La distinzione, infatti, non è necessaria posto che "la finalità di tale obbligo è di fornire alle autorità fiscali tutte le informazioni atte a consentire e identificare i contribuenti debitori dell'imposta e di determinare la base imponibile di quest'ultima, e, inoltre, consente di garantire il prelievo alla fonte dell'imposta".

In quanto all'obbligo di tali società di nominare il loro rappresentante fiscale, i giudici, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, hanno precisato che il rappresentante legale di tali società potrebbe risiedere in uno Stato membro diverso dall'Italia. Infatti, anche se in tal caso il controllo sul rappresentante legale può risultare più difficile, l'obbligo imposto dalla normativa nazionale non giustifica una restrizione alla libera circolazione dei servizi in quanto sarebbe contrario all'art.56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che dispone il divieto di restrizione alla libera circolazione dei servizi. Il Consiglio di Stato ha, altresì, precisato che l'art.4 D.L.n.50/2017 può continuare ad applicarsi anche agli intermediari non stabiliti e privi di un rappresentante fiscale in Italia in quanto "l'Ente impositore, ben potrà rivolgere le proprie pretese tributarie direttamente alla società non stabilita, fruendo, se del caso, delle procedure di collaborazione fra Autorità fiscali previste dal diritto unionale e, eventualmente, dal diritto internazionale pattizio". In conclusione, secondo i giudici amministrativi l'obbligo di ritenuta e versamento dell'imposta dovuta all'Erario sulle somme versate dai conduttori ai locatori, ex art.4, comma 5, D.L.n.50/2017, non è incompatibile con l'art.56 del TFUE e non viola il principio di non discriminazione, anche indiretta, sulla base delle "maggiori gravosità" cui dovrebbero far fronte gli operatori non residenti rispetto a quelli con stabile organizzazione. 

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