Riferimenti normativi: Art. 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 380/2001
Focus: Negli ultimi anni si assiste sempre più alla valorizzazione del tessuto urbanistico mediante la realizzazione di murales, cioè di dipinti murali sulle facciate esterne di edifici e di abitazioni per valorizzare il loro aspetto estetico e per recuperare quartieri degradati. Questi interventi murari possono essere commissionati sia da soggetti pubblici che da soggetti privati, ma quando sono realizzati da un condominio necessitano di particolari autorizzazioni? Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1289/2023.
Principi generali: L'espressione artistica manifestata attraverso i murales incontra un limite rappresentato dal principio della proprietà privata tutelata dall'articolo 42, comma 2, della Costituzione, per cui può configurarsi il reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui (art.639 c.p.) se l'artista realizza un murales sul muro di un edificio privato senza autorizzazione. Se il murales è commissionato da un condominio è necessario che la realizzazione dell'opera sia deliberata dall'assemblea condominiale e, se si tratta di edifici sottoposti a vincolo storico e artistico, occorre anche l'autorizzazione della Sovraintendenza. Nel caso di specie su cui si è pronunciato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1289/2023 pubblicata il 7/2/2023, il Comitato civico di un quartiere del centro storico, protetto da particolari disposizioni comunali volte a preservarne le peculiarità, comunicava, a mezzo pec, a rappresentanti del Comune l'intenzione di realizzare sulla facciata esterna di un condominio, con il consenso dei condomini, un dipinto murale, eseguito da un pittore di una certa fama, in memoria di un adolescente del quartiere deceduto in circostanze connesse allo svolgimento di una rapina.
Dopo la realizzazione del dipinto murale, però, il Comune ordinava il ripristino dello stato dei luoghi ritenendo che la realizzazione di un dipinto murale sulla facciata di un palazzo costituisse una trasformazione riconducibile alla "manutenzione straordinaria". Il condominio, per il tramite del proprio amministratore condominiale, presentava istanza di autotutela ai competenti uffici comunali per ottenere l'annullamento in sede amministrativa dell'ordine di rimozione del dipinto murale, ma a tale istanza non seguiva risposta da parte dell'amministrazione comunale. Il Condominio, acquisito il nulla-osta richiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Comune, da cui si rilevava che l'edificio, su cui era stato realizzato il dipinto murale, non rientrava tra le zone sottoposte a vincoli paesaggistici, presentava una C.I.L.A. in sanatoriapresso il competente Ufficio comunale. Il Comune dichiarava la C.I.L.A. improcedibile e, di conseguenza, il condominio proponeva ricorso dinanzi al TAR chiedendo l'annullamento dell'ordine di rimozione del dipinto murale. Il Tar rigettava il ricorso, dando ragione al Comune, perché riteneva che il murales rientrasse nelle opere di manutenzione straordinaria in quanto, essendo stata rinnovata una facciata esterna prospiciente la strada pubblica, l'opera aveva determinato la stabile (anche se reversibile) trasformazione dell'aspetto esteriore dell'edificio. Il condominio impugnava la decisione del T.A.R. dinanzi al Consiglio di Stato lamentando che nella sentenza non era stato preso in considerazione il contenuto del nulla-osta della Soprintendenza e sottolineando che il murales non poteva essere considerata un'opera abusiva perché l'edificio in questione non è soggetto a vincolo culturale/artistico, né archeologico, né paesaggistico e, quindi, la realizzazione dell'opera è riconducibile nell'alveo della c.d. edilizia libera.
Quindi, non essendo necessaria alcuna autorizzazione edilizia o comunicazione di inizio attività, per l'intervento in questione il Comune avrebbe potuto dare l'assenso alla C.I.L.A. presentata in sanatoria. Ciò in quanto, il dipinto murale non può essere qualificato come una "trasformazione fisica" irreversibile, ed essendo un dipinto su una facciata di un edificio non segue il regime degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 380/2001 e dell'art. 6 del Regolamento edilizio comunale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, per il suo carattere innovativo, il dipinto murale non poteva essere qualificato come una semplice attività manutentiva rientrante nell'attività edilizia libera, come sostenuto, invece, dal condominio appellante. Infatti, il punto 2 dell'allegato al DM 2 marzo 2018 riconduce a tale categoria interventi di manutenzione ordinaria, quali la tinteggiatura finalizzata a ripristinare la colorazione preesistente senza modificare l'aspetto originario dell'edificio. Qualora, invece, l'intervento di manutenzione vada oltre il semplice ripristino o rinnovamento dell'aspetto originario della facciata dell'edificio (o delle pareti dello stesso) e costituisca un'innovazione dell'aspetto esteriore della stessa, attraverso un dipinto murale, come nel caso in esame, non può considerarsi un intervento di manutenzione ordinaria (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2020 n. 7872). Inoltre, è stato rilevato dai giudici che, anche se i rappresentanti del comitato civico di quartiere avevano comunicato a diverse autorità di voler realizzare l'intervento in questione, non risultava agli atti che sia stata formulata alcuna istanza, da parte di singoli proprietari o dal condominio appellante, ai competenti uffici comunali per chiedere il rilascio del titolo abilitativo necessario prima di realizzare il dipinto murale, qualificato come intervento di manutenzione straordinaria della facciata dell'edificio( Cons. Stato, Sez. VI, 14 febbraio 2022 n. 1054). Pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso del condominio, confermando così l'ordinanza comunale di rimessa in pristino, essendo stato accertato che l'intervento di trasformazione della facciata è stato realizzato in assenza di previa richiesta e di previo rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario, in quanto non si possono considerare equipollenti ad una formale richiesta né le valutazioni dei condomini espresse in sede di assemblee condominiali favorevoli alla realizzazione del dipinto murario, né la presentazione della C.I.L.A. "postuma" della domanda e "in sanatoria" ( Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2022 n. 1953).