Di Giovanni Di Martino su Sabato, 12 Ottobre 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Importante decisione delle Sezioni Unite della Cassazione sulla immutabilità del giudice penale

 Le Sezioni Unite, del Supremo Collegio con riferimento al principio della immutabilità del giudice penale in base al quale il giudice che deve provvedere ad emettere la sentenza debba essere lo stesso giudice che ha seguito il processo fin dalla fase del dibattimento, con la sentenza n.41736 del 10.10.2019, dopo aver richiamato i contrastanti orientamenti della giurisprudenza, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

«il principio di immutabilità, previsto dall'art. 525 c. 2 prima parte c.p.p., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati se non espressamente modificati o revocati»;

«l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione della stessa»;

«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c. 2 c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».

 I Fatti

La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato la nullità della sentenza con la quale, il Tribunale di Chieti aveva condannato l'imputato per i reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente e dii estorsione alla pena ritenuta di giustizia.La Corte di appello, richiamando un precedente giurisprudenziale (Sez. 4, n. 48765 del 15/07/2016, Incerti, Rv. 268875), ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. ed ha disposto il rinvio al Tribunale competente. in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, le prove richieste dalle parti erano state ammesse all'udienza dal Tribunale in una composizione collegiale diversa rispetto a quella che aveva successivamente assunto le predette prove e pronunciato la sentenza. Trattandosi di una nullità assoluta, risultava irrilevante il comportamento eventualmente acquiescente delle parti.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. Pen. Secondo il ricorrente, ai fini della rilevabilità della nullità si deve tener conto dell'atteggiamento tenuto dalle parti e nel caso di specie, dinanzi al collegio nella composizione successivamente mutata la difesa dell'imputato nulla aveva opposto alla rinnovazione.

Il ricorso è stato assegnato alla Sesta Sezione penale, che dopo aver rilevato l'esistenza di contrasti interpretativi in ordine alla portata del principio della immutabilità del giudice di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. Pen ha deciso la rimessione alle Sezioni Unite.

I giudici in sezione plenaria sono stati chiamati a decidere su due questioni di diritto:

"se il principio d'immutabilità di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla deliberazione finale, del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta, ovvero anche del giudice che abbia disposto l'ammissione della prova stessa";

"se, ai fini di ritenere la sussistenza del consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio che sia poi mutato nella sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse, ovvero sia invece necessario verificare la presenza di ulteriori circostanze che la rendano univoca". 

 Decisione

I giudici di legittimità delle Sezioni Unite, dopo aver richiamato i precedenti pronunciamenti della Corte in adunanza plenaria (sentenza n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395 e la successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, ) si sono soffermati ad analizzare gli orientamenti contrastanti sulle diverse questioni attinenti al principio enucleato dall'art. 525 secondo comma cod. proc. pen. Ed in particolare su due questioni:

- se sia, o meno, rilevante, ai fini del rispetto del principio d'immutabilità del giudice, la diversità di composizione tra il giudice che si è limitato a disporre l'ammissione della prova dichiarativa e quello dinanzi al quale è avvenuta la sua assunzione;

- entro quali limiti, in caso di mutamento della composizione del giudice, possa ritenersi rilevante il consenso alla lettura delle dichiarazioni rese prima del predetto mutamento, ed in presenza di quali presupposti detto consenso possa ritenersi effettivamente prestato.

In ordine alla prima questione, un orientamento, ritiene che il principio non è violato nel caso in cui il giudice che ha disposto l'acquisizione della prova sia composto diversamente rispetto a quello che ha proceduto all'assunzione della prova ed alla deliberazione finale. In tal senso si è pronunziata Sez. 5, n. 1759 del 04/10/2011, dep. 2012, Della Bona, Rv. 251727, richiamando Sez. 3, n. 42509 del 25/09/2008, Bagalini.

Ed ancora Sez. 6, n. 43005 del 03/04/2012, P., Rv. 253789 e Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013, Poloni, Rv.254843 che affermato che il principio d'immutabilità, si applica soltanto al "dibattimento" inteso in senso stretto, e, pertanto, esige unicamente che il giudice che decide sia quello dinanzi al quale si è svolta l'istruttoria dibattimentale.

Altro orientamento (cui mostra di aderire la sentenza impugnata), secondo cui il principio d'immutabilità riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, afferma che anche giudice che decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o negandone l'ammissione, deve essere lo stesso che delibera la sentenza.

Con riferimento alla seconda questione, un primo orientamento prevalente, ritiene che il silenzio delle parti, che non abbiano richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale o formulato opposizione alla lettura ex art. 511 cod. proc. pen. dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi al giudice diversamente composto, possa essere interpretato come consenso implicito alla rinnovazione del dibattimento per sopravvenuto mutamento della composizione del giudice senza ripetere le attività in precedenza svolte ed alla lettura degli atti suddetti (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 5581 del 30/09/2013, dep. 2014, Righi, Rv. 259518; Sez. 6, n. 53118 del 08/10/2014, Colorisi, Rv. 262295; Sez. 5, n. 44537 del 10/03/2015, Barillari, Rv. 264683.

Un orientamento minoritario ritiene che al silenzio delle parti possa essere attribuito un significato di prestazione del consenso alla mancata ripetizione delle attività già svolte dinanzi a giudice diversamente composto, soltanto quando risulti con chiarezza l'intervenuta rinnovazione del dibattimento ( Sez. 3, n. 12234 del 04/02/2014, F., Rv. 258703)

Dopo aver riepilogato i termini dei contrasti giurisprudenziali, dopo avere argomentato sotto diversi altri profili sulle questioni richiamando pronunciamenti della Corte Costituzionale e della CEDU, i giudici della Sezione Plenaria hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

«il principio d'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»;

«l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;

«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».

In applicazione dei principi sopra enunciati le Sezioni Unite hanno pertanto annullato la sentenza impugnata emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila , con rinvio per nuovo

giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

Si allega sentenza delle SS.UU.