Il 16 dicembre 2024 è la data da segnare nel proprio scadenzario: entro venerdì prossimo va versata la seconda rata, a saldo, dell'IMU dovuta per il 2024, determinata sulla base delle aliquote deliberate dall'Ente per l'anno in corso.
Si rammenta che, per la generalità dei contribuenti, l'IMU dovuta per il 2024 va corrisposta in due rate:
- la prima, in acconto, era da versare entro il 17 giugno 2024, con importo pari all'IMU dovuta per il primo semestre del 2024 applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, ossia del 2023;
- la seconda, a saldo dell'IMU complessivamente dovuta per il 2024, al netto di quanto già pagato in sede di acconto, va versata entro il 16 dicembre 2024, sulla base delle aliquote da applicare per l'anno in corso.
Ogni Comune potrebbe disporre il differimento dei termini di versamento dell'IMU in presenza di situazioni particolari ai sensi dell'art. 1 comma 777 lett. b) della Legge n. 160/2019; la proroga non può comunque riguardare la quota dell'IMU di competenza erariale relativa agli immobili a destinazione produttiva del gruppo "D".
Operativamente, per determinare l'IMU da pagare, occorre inquadrare le delibere da applicare per l'anno in corso; a riguardo, si ricorda che sono efficaci per il 2024 le delibere di approvazione delle aliquote pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019: in mancanza di delibere inserite e pubblicate entro tali termini, l'IMU dovuta per il 2024 va determinata applicando le aliquote che erano in vigore lo scorso anno, ossia nel 2023.
Quanto alla liquidazione dell'imposta, l'IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso del soggetto passivo e ai mesi dell'anno durante i quali detto possesso si è protratto; se il soggetto passivo ha posseduto l'immobile per più della metà dei giorni di cui il mese è composto, l'IMU è dovuta per l'intero mese, considerato che il giorno di trasferimento si conta in capo all'acquirente.
Ai fini del versamento dell'IMU, l'importo da pagare deve essere arrotondato all'unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro, o per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro; In ogni caso, il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale. E' possibile provvedere al pagamento dell'IMU mediante modello F24 ed utilizzare eventuali crediti in compensazione riducendo o azzerando totalmente il versamento.
Meditate contribuenti, meditate.