Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 04 Febbraio 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Home restaurant, quando il ristorante è un'abitazione: la disciplina

Inquadramento normativo: Legge 287/1991; D. lgs. n. 59/2010; Accordo tra Stato e Regioni del 4 maggio 2017; D. lgs. n. 155/1997; Regolamento CE n.852/2004; D.m. 564 del 1992; Risoluzione n. 493338 del 6 novembre 2017; pareri n. 50481 del 10-4-2015 e n. 174980 del 29-9-2015; nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016.

Somministrazione di alimenti e bevande: «Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto" che si esplicita in "… tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati».

Home restaurant: Con l'espressione home restaurant ci si riferisce all'attività svolta da un cuoco al fine di condividere, presso il suo domicilio e con soggetti terzi, prodotti gastronomici dallo stesso preparati (T.A.R. Campania Napoli, n. 3883/2018).

Home restaurant e somministrazione alimenti e bevande: Se questo tipo di attività è diretta a particolari soggetti ed è svolta occasionalmente, allora essa non sarà assoggettata alla disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. In caso contrario e quindi se rivolta a un pubblico indistinto, sebbene esercitata occasionalmente, essa sarà classificata come somministrazione di alimenti e bevande. E ciò in considerazione del fatto che «anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela».

Home restaurant e disciplina: Quando questo tipo di attività è configurata come somministrazione di alimenti e bevande, essa non sarà più un'attività libera e pertanto sarà assoggettabile alle norme applicabili ai soggetti che esercitano un'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ne consegue che il cuoco che intende preparare e servire prodotti presso il suo domicilio dovrà:

Focus: Per zone tutelate si intendono quelle che i comuni hanno sottoposto a tutela, adottando provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Sono in ogni caso considerate zone tutelate quelle di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Home restaurant e sorvegliabilità: Nel caso di esercizi pubblici in cui è svolta l'attività di somministrazione di bevande e alimenti, i locali e le aree adibite a tale tipo di attività:

L'attività di home restaurant, anche quando viene classificata come attività di somministrazione di bevande e alimenti, con riferimento alla sorvegliabilità non è assoggettabile alla disciplina appena citata. E ciò in considerazione del fatto che, a differenze degli esercizi pubblici su enunciati, gli home restaurant non sono aperti alla via pubblica e ad accogliere un numero potenzialmente considerevole di persone. Ne consegue che l'attività di «home restaurant non si espone a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e pertanto, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli home restaurant di un regime di sorvegliabilità, quale quello innanzi descritto, non ha alcuna ragionevole utilità».

Home restaurant e Haccp: Anche chi svolge l'attività di home restaurant deve garantire la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano applicate e aggiornate le adeguate procedure di tale sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici Haccp (Hazard analysis and critical control points), ossia:

Il ddl n. 3258: È stato approvato alla Camera un disegno di legge (ddl n.3258) che disciplina l'attività di home restaurant. Il testo è ora all'esame del Senato. In attesa dell'approvazione definitiva, l'attività in questione resta disciplinata secondo quanto innanzi detto. 

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