Il ricorrente veniva condannato alla pena detentiva dell'arresto, unitamente a quella pecuniaria dell'ammenda, con sentenza confermata in appello per il reato di guida senza patente, previsto e punito dall'art. 116 C.d.S. comma 15.
I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto di ravvisare nei fatti contestati l'ipotesi di recidiva biennale e avevano applicato la disposizione vigente che prevede che, a seguito della riforma del 2016, debba essere comminata la sanzione detentiva congiuntamente a quella pecuniaria.
La difesa dell'imputato ha impugnato la sentenza di appello, doppia conforme rispetto alla decisione di primo grado, sotto diversi profili di violazione di legge.
La Corte, con la sentenza in commento, la n. 50117 depositata lo scorso 11 dicembre 2019, ha ritenuto non fondati quasi tutti i motivi ad eccezione di uno concernente la qualifica della recidiva biennale della guida senza patente come circostanza aggravante.
La difesa aveva osservato infatti come nel caso di specie il fatto contestato fosse stato posto in essere anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1.
La previsione attribuisce a quella che era una ipotesi aggravata (della recidiva biennale) la natura di reato autonomo, ma non poteva essere applicata nel caso in esame, salvo che derivino effetti più favorevoli per l'imputato.
Conseguentemente doveva trovare applicazione il precedente regime sul presupposto che il trattamento sanzionatorio, essendo limitato all'inflizione di una sanzione pecuniaria, si configurava come più favorevole per l'imputato.
La Corte ha aderito a questa ricostruzione con conseguenze pratiche rilevanti in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze.
All'indagato, infatti, era stata applicata la pena di 20 giorni di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda malgrado la concessione delle attenuanti generiche, che il giudice aveva ritenuto equivalenti all'aggravante.
Tuttavia, osserva la Corte come la decisione dei giudici di primo e secondo grado sia afflitta da un errore di fondo.
Posto che si tratta di un fatto pregresso rispetto alla riforma non può essere applicata la previsione che attribuisce a quella che era stata una circostanza aggravante la natura di reato autonomo, a meno che da ciò non derivino effetti più favorevoli al reo; tanto impone la generale regola della retroattività della norma penale più favorevole.
Ebbene nel caso di specie tale beneficio non si sarebbe realizzato. Dunque doveva trovare applicazione la disciplina precedente perché, consentendo il giudizio di comparazione conduce ad un trattamento sanzionatorio più favorevole, ovvero limitato all'inflizione di una sanzione pecuniaria.