I giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6526 del 9 febbraio 2018, hanno ribadito, in linea con altre pronunce della stessa Corte, che nel caso in cui gli agenti debbano effettuare gli accertamenti dovuti per la verifica del tasso alcolemico o di altre sostanze nella persona del conducente un mezzo, devono sempre procedere all´avviso della facoltà di farsi assistere dal legale ai sensi dell´art. 114 disp. attuazione del cod. proc. pen.
Era accaduto che la Corte di Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado con cui XXXXXXX era stato condannato, previa riduzione per il rito prescelto, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda (pena sospesa) e con cui era stata disposta la sospensione della patente per anni due e la confisca amministrativa del veicolo condotto e di proprietà dell´imputato, per il reato di cui guida in stato di ebbrezza ai sensi all´art. 186, comma 7, in relazione all´art. 186, comma 2 lett. c del d.lgs. n. 285 del 1992 perché rifiutava di sottoporsi all´accertamento diretto a verificare il tasso alcolemico (19 aprile 2014), a seguito di sinistro stradale in cui restava coinvolto.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l´imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancanza di motivazione in riferimento alla sollevata violazione degli artt. 114 disp.att.cod.proc.pen., 178 lett. c) e 180 cod.proc.pen. e l´erronea applicazione ell´art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, che impongono agli agenti di PG di dare l´avviso ex art. 114 disp.att. cod.proc.pen. prima dell´inizio degli accertamenti finalizzati a verificare l´uso di alcol o di altre sostanze anche in caso di rifiuto da parte del conducente.
In sostanza il ricorrente si lamentava dell´omesso avviso che avrebbe dovuto ricevere dagli operanti della facoltà di farsi assistere dal proprio legale durante le fasi di accertamento con l´etilometro o con altri mezzi.
I giudici della Quarta Sezione hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dall´imputato, infatti hanno fatto evidenziare che in tema di guida in stato di ebbrezza, l´avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., "deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell´alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l´interessato si rifiuti di sottoporsi all´accertamento".
I giudici di legittimità, sulla scorta dei principi affermati dalla stessa Corte a SS UU con la sentenza . n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263025 e da quanto anche di recente affermato (cfr. in motivazione sez. 4 n. 9236 del 2016 ), hanno stabilito che il sistema delle garanzie, delineato dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 354 cod. proc. pen., scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all´accertamento, per via strumentale - che ha natura indifferibile ed urgente - del tasso alcolemico, invitando il conducente a sottoporsi alle due prove spirometriche, secondo le modalità indicate dall´art. 379, reg. es . cod. strada.
Alla luce di quanto sopra detto pertanto la Corte ha deciso di annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste, diversamente di quanto avevano deciso i giudici di merito che avevano rigettato l´eccezione proposta dalla difesa, ritenendo non obbligatorio dare l´avviso all´indagato.
Si allega sentenza
Alessandra Garozzo
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