Di Daniela Nazzaro su Domenica, 09 Dicembre 2018
Categoria: Liberi e professionisti

GS INPS: la resistenza di 150 mila Avvocati. Ilaria Gadaleta: è danno erariale, e Durigon risponde all'interpellanza dell'on. Colletti

Dal 2011 ad oggi circa 800.000 professionisti, tra i quali 150.000 Avvocati, sono stati saccheggiati dalla nota "operazione Poseidone", architettata dall'Inps​​ per finanziare le sue gestioni deficitarie. La Relazione al Parlamento della Corte di Conti 2017 sull'Inps - esercizio 2015 - è stata ​​chiara sul punto:

"I due maggiori fondi, Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) ed ex Inpdap, contribuiscono, rispettivamente, per –8,8 md e per -4,4 md al risultato economico generale, rimanendo, invece, inalterato l´apporto positivo di contenimento del disavanzo dei parasubordinati (7,56 md) e delle prestazioni temporanee (2,69 md)"… "Le contribuzioni accertate aumentano di 342 ml (dai 7,66 md del 2014 a 8,01 md) per effetto dell´aumento dell´aliquota al 30,72 per cento per i liberi professionisti e collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, e al 23,50 per cento per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta), nonché per effetto delle campagne per l´accertamento di nuovi contribuenti (operazione Poseidone)..".. "A livello sistemico, la gestione separata continua - insieme alla Gpt - a svolgere il ruolo di finanziatore dei fabbisogni finanziari delle gestioni deficitarie.. A fronte di ciò, è da sottolineare come le prestazioni medie erogate siano, per importo, tra le più basse del sistema.."

I professionisti colpiti dalle iscrizioni d'ufficio alla GS Inps e dall'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense disposta ex LP 247/2012 hanno reagito compatti, sotto la guida dell' Avv. Ilaria Gadaleta, ricorrendo contro l'Inps in tutti i Fori d'Italia, in particolare osservando che l' art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, in cui sono espressamente previsti i casi di iscrizione d'ufficio alla G. S. INPS, veniva interpretato dall'art. 18, comma 12, D. L. n. 98/2011 come segue:

"L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335,si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizionedicui all'articolo 3, comma 1,letterad),deldecretolegislativo10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia'effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26,dellaleggen.335del 1995."

Nonostante tale chiarimento e nonostante centinaia di sentenze di accoglimento emesse dai giudici di merito l'Inps continuava a resistere fino in Cassazione, a spese sempre dei contribuenti. Sopravvenivano, quindi, le sentenze della Cassazione del 18.12.2017 (Cass. Sez. Lav. n. 30344 e 30345) che, pur riguardando un architetto, gettavano nello sconforto centinaia di migliaia di professionisti: molti si erano già dovuti cancellare dai propri Albi e altri si erano visti costretti con le esecuzioni a versare contributi che per la legge precedente non erano obbligati a pagare, contributi che poi non verranno riconosciuti ai fini pensionistici ! L'Inps, dunque, aveva utilizzato tutti gli strumenti e le risorse pubbliche per esperire tutti i gradi di giudizio, nonostante pareri e circolari dell'Istituto stesso, che, fino a prima del 2011, escludevano gli Avvocati dall'iscrizione alla GS Inps !

Dopo le suddette sentenze gemelle della Cassazione veniva lanciata da Ilaria una Petizione contro l´Inps, indirizzata a tutte le Autorità competenti (Presidente del Consiglio europeo, Presidente del Parlamento europeo, Presidente della Corte dei Conti europea, Presidente della Repubblica italiana, Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Ministro del Lavoro, delle politiche e della Previdenza sociale pro tempore), che raccolse ben 23.000 firme.

Seguiva il fallimento al Congresso di Catania della mozione GS INPS di Ilaria, come di tutte le altre mozioni in materia previdenziale ( esclusa dalle nostre rappresentanze istituzionali dall'ordine del giorno del Congresso !).

Quali sono le speranze ?

Prima di tutto la sentenza della Cassazione n. 27950 del 31 ottobre 2018 , favorevole ai ricorrenti in punto di prescrizione e, nell'attesa di conoscere le motivazioni della ​​Cassazione SU (ud.  8 novembre 2018), la disponibilità dell'attuale Governo: Ilaria ha potuto illustrare al Vice Presidente Di Maio, in occasione di un convegno a Napoli, la situazione grave in cui versano 800 mila professionisti; inoltre il sottosegretario Durigon ha risposto costruttivamente all'interpellanza dell'on. Colletti:

"La legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge 8 agosto 1995, n. 335 - cosiddetta riforma Dini) - stante l'esistenza, da un lato, degli enti pubblici di previdenza obbligatoria e, dall'altro, degli enti privati di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti - sulla base del principio guida secondo cui ogni attività lavorativa debba essere coperta da contributi previdenziali, ha previsto la possibilità di costituire ulteriori enti privati di previdenza obbligatori per i liberi professionisti tenuti all'iscrizione presso albi o elenchi e sprovvisti di un ente previdenziale di categoria. La medesima legge ha, altresì, istituito, con decorrenza 1° gennaio 1996, un'apposita gestione separata presso l'INPS, con funzione residuale, finalizzata ad estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) a quei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e agli incaricati alla vendita a domicilio. Essendo controversa la platea dei soggetti obbligati all'iscrizione presso la suddetta gestione, il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica con efficacia retroattiva della norma istitutiva (articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995), precisando (articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) che sono tenuti all'iscrizione presso la gestione separata esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui servizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti privati di previdenza obbligatoria, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti. La materia dell'iscrivibilità è stata, come già detto, da sempre controversa, essendo tra l'altro dibattuto, con riferimento all'attività libero professionale, se l'iscrizione alla gestione separata INPS sia dovuta anche nel caso in cui il libero professionista, iscritto soltanto all'albo professionale e non anche alla correlata Cassa, abbia versato la contribuzione integrativa al proprio ente, e non anche la contribuzione soggettiva. Con l'operazione denominata Poseidone, l'INPS, ritenendo che il contributo integrativo versato dal libero professionista alla Cassa di appartenenza non assicuri una posizione previdenziale utile ai fini pensionistici, nel corso del 2009 ha proceduto (con decorrenza 1° gennaio 2007) ad iscrivere d'ufficio alla gestione separata i soggetti con redditi professionali non assoggettati al prelievo del contributo soggettivo presso gli enti previdenziali di riferimento. Per quanto riguarda, in particolare, gli avvocati, la condizione di non contestuale iscrizione alla Cassa forense ha dato luogo ad un nutrito contenzioso con l'INPS a seguito dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata dei professionisti: con annualità di versamento del contributo integrativo precedenti al 21 agosto 2014, data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge che ha disciplinato l'ordinamento della professione forense (Regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, legge 31 dicembre 2012, n. 247). Tale norma ha, infatti, stabilito che "l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense" con conseguente versamento del contributo soggettivo; che per tali annualità, non hanno versato il contributo soggettivo alla Cassa forense in quanto iscritti solo all'albo professionale e non alla Cassa, sulla base delle previsioni ordinamentali vigenti presso la medesima; che, per le medesime annualità, non hanno effettuato il versamento contributivo previdenziale alla gestione separata INPS (le aliquote di computo per l'anno 2009 erano pari al 25 per cento e al 17 per cento, rispettivamente, per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti). Recenti sentenze delle corti di merito (corte d'appello di Palermo, n. 614/2018, n. 617/2018 e n. 627/2018) hanno dichiarato la soccombenza dell'INPS, ritenendo che i ricorrenti non siano obbligati all'iscrizione presso la gestione separata e disponendo, conseguentemente, la nullità dell'iscrizione d'ufficio. Il nostro Governo, ritenendo fondate le ragioni dei citati professionisti, al fine di garantire un'azione efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale, ha provveduto ad invitare l'INPS "a valutare l'opportunità di agire in autotutela, annullando le suddette iscrizioni d'ufficio, ad eccezione di quelle relative ai professionisti che abbiano comunque ritenuto di versare alla gestione separata dell'Istituto, senza adire le vie legali, per vedersi riconosciuta un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, per annualità altrimenti non coperte da contribuzione a tal fine".

Ci scrive l' Avv. Francesca Ruggeri , molto attiva al fianco di Ilaria, come tanti altri Colleghi uniti in questa lotta:

"Grazie alla collega Gadaleta e a tutti gli altri membri del gruppo no gestione separata inps per aver dato ascolto ad una problematica che per molti di noi costituisce davvero un ingiustizia aberrante e che per alcuni addirittura significa la cancellazione dall'albo con conseguenze economiche disastrose. Questa lotta ci costringe a combattere senza tregua, non solo contro l'ente che illegittimamente pretende il pagamento di contributi non dovuti e una volta pagati neanche riconosciuti, ma soprattutto con l'idea che di noi si sono fatti coloro che dovrebbero rappresentarci ovvero gli ordini professionali e cassa forense. Di fatto grazie ad Ilaria e al gruppo abbiamo dimostrato che, quando occorre, la nostra può essere una compagine unita e priva di inutili personalismi, questo significa esser avvocati: saper difendere i nostri diritti senza lasciare indietro nessuno!"

L' Avv. Ilaria Gadaleta, che ho conosciuto a gennaio 2018 , quando scrivemmo insieme il primo articolo sulla GS Inps e che ho poi potuto ammirare per la sua tenacia ai Convegni di Napoli e Bari , in cui relazionammo insieme , scrive:

"Si, è vero. Ci sono voci, da più parti, che riportano la notizia di una sentenza di Corte Suprema che, decidendo nel merito di alcune cause discusse l'08 novembre passato, avrebbe dato torto ai professionisti coinvolti, tra cui avvocati ed ingegneri. Ora, al di là del fatto che sarebbe interessante capire come si faccia a conoscere il contenuto di un atto non ancora pubblicato, sarà curioso (ribadendo che si sta ragionando in termini ipotetici) studiare le motivazioni che hanno spinto i magistrati a disattendere oltre 350 sentenze di primo e secondo grado riguardanti avvocati, e circa 250 riguardanti ingegneri ed architetti. In ogni caso, resta comunque il punto "prescrizione": la Corte, proprio con riguardo alla "operazione Poseidone", ha statuito (sent. Cass. 27950 del 31.10.2018) che gli avvisi Inps, con i quali sono stati richiesti contributi per l'iscrizione coatta alla gestione separata, sono tutti prescritti, essendo stati inviati dopo il termine di legge, che corrisponde, di fatto, al 16 giugno di ogni anno. Logica e buon senso avrebbero dovuto imporre a chi gestisce l'Ente Nazionale (e i soldi della collettività) di fermarsi. E invece no. Nonostante le sonore batoste. Nonostante gli "inviti" del Governo. Nonostante abbia recuperato forse un centesimo di ciò che era nelle sue previsioni. E c'è chi ancora crede che i "colpiti" dall'Operazione non vogliano pagare o, peggio, non abbiano a cuore il proprio futuro previdenziale. Ma qui non si tratta di questo. Accantonando per un attimo l'ingiustizia di questa situazione, c'è un elemento che non si può ignorare. La prescrizione per i contributi previdenziali opera in forma decadenziale. Vale a dire che, se fossero versati, ed anche nel caso in cui fossero ricongiungibili, non potrebbero dar luogo ad alcunchè. Bhe. A questo punto, la pazienza è finita. Se fino ad ora abbiamo agito in forma organizzata ora agiremo anche in maniera forte. Una pec bomb, come quella di oggi, inviata alle sedi Inps, al Governo, al Ministero del Lavoro ed alla Divisione Ispettiva, è solo l'inizio. Pretendiamo il rispetto delle statuizioni. Pretendiamo la restituzione dell'indebito. Pretendiamo di riavere la dignità sottratta. "

Concludo evidenziando che il motivo per cui lo Stato e la Magistratura Contabile dovrebbero obbligatoriamente intervenire è proprio l' ipotesi di danno erariale per milioni di euro, causato dal mancato recupero di tutte le somme previste in bilancio dall'Inps, dall'ingente costo delle procedure di recupero, dai conferimenti di mandati ai legali per conto dell'Inps, dalle condanne alle spese di giudizio e dal ritardo delle richieste di pagamento con prescrizione del credito.

Si auspica , pertanto, che il Governo , con Inps e CF, riesca a risolvere politicamente il contenzioso. Se non hanno persuaso le ragioni di diritto, allora la risposta ad una ragione di Stato potrà fornirla solo lo Stato.

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