L'autenticità e la validità delle certificazioni verdi risultano verificabili unicamente mediante lettura del QR code. Ne consegue che qualora al test per la prova di accesso per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia/ Odontoiatria un concorrente è in possesso di una certificazione verde, priva di del QR code, rischia di essere escluso dalla partecipazione al predetto test.
Questo è quanto ha statuito il Tar Emilia Romagna con ordinanza n. 496 del 27 ottobre 2021.
Ma analizziamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa
La ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al test per la prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 per mancanza di "Certificazione verde" avendo comunque prodotto certificazione (priva di QR code) attestante l'effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test.
Il caso è giunto dinanzi al Tar, avendo la ricorrente impugnato il provvedimento di esclusione, previa sospensione dell'efficacia.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita.
La decisione del Tar
Innanzitutto occorre far rilevare che ai sensi dell'art. 9 del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 costituiscono certificazioni verdi COVID-19 le certificazioni comprovanti:
- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
- l'esito negativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute. In questo caso, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Per verificare le certificazioni verdi COVID-19 si procede con la lettura del codice a barre bidimensionale (QR code) e a tal fine viene usata un'applicazione ad hoc, descritta nell'allegato B del DPCM 17 giugno 2021 (art. 13 DPCM 17 giugno 2021). Questa applicazione consente unicamente di:
- controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione,
- di conoscere le generalità dell'intestatario.
Il tutto senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
I Giudici amministrativi fanno rilevare che la suesposta normativa è richiamata dalle Linee guida del Miur del 16 agosto 2021 pubblicate sul sito web il 25 agosto 2021. Linee guida, queste, che, a loro volta, costituiscono parti integranti del bando per l'ammissione al corso oggetto della fattispecie in esame. Questa circostanza sta a indicare che nel caso di specie, per partecipare al test per l'ammissione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22, sarebbe stato necessario esibire la certificazione verde munita del codice a barre bidimensionale, la cui lettura attraverso l'applicazione, avrebbe potuto attestarne la autenticità, la validità e l'integrità. Orbene, nella questione in esame, la ricorrente ha esibito una certificazione priva di QR code. L'assenza di tale codice ha reso impossibile la corretta lettura della certificazione tramite l'applicazione su indicata e ha, ad avviso del Tar, legittimato l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione al test, rendendo il provvedimento impugnato "prima facie" immune dalle doglianze dedotte.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno respinto la domanda cautelare.