Di Paola Mastrantonio su Lunedì, 22 Aprile 2024
Categoria: Politica Forense

Gratuito patrocinio: legittima la liquidazione in misura piena delle spese di lite dovute dal soccombente allo Stato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 64/2024 pubblicata il 19 aprile 2024, ha affermato che (in tema di gratuito patrocinio) la quantificazione delle spese di lite che la parte soccombente deve riversare allo Stato non subisce deroghe e che anche in tal caso il giudice civile applica gli ordinari criteri di liquidazione, pure se lo Stato corrisponde al difensore del non abbiente un compenso dimezzato. Ad investire la Corte della questione, il Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che aveva sollevato – in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il quale stabilisce che «[i]l provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio [a spese dello Stato] la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato». 

Tale disposizione era stata censurata nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, qualora risulti vittoriosa la parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente «secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato [stesso] al difensore del non abbiente».

Secondo il rimettente, così interpretato, l'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 avrebbe violato gli evocati parametri costituzionali 

 La Corte Costituzionale, dopo aver preso atto che, effettivamente, nella giurisprudenza civile di legittimità, si è radicata l'interpretazione volta a escludere la necessaria coincidenza tra le somme dovute, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal soccombente allo Stato e quelle dovute, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R., dallo Stato stesso al difensore del non abbiente ha escluso che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice rimettente, nella norma sia ravvisabile una deviazione dalla natura propria dell'istituto del rimborso delle spese nel giudizio civile.

In definitiva, nessuno sconto sulle spese di lite per il soccombente nei giudizi in cui la parte vittoriosa sia stata ammessa al gratuito patrocinio.

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