Assegnata oggi alla II Commissione Giustizia la proposta di legge di modifica dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato"
La riforma, se approvata, andrà ad incidere sull'ambito oggettivo dell'obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali, limitandolo alle sole modificazioni che determinino il superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.
L'intento della proposta di legge è quello di limitare i casi di revoca del patrocinio a spese dello stato, restringendo il campo di applicazione degli obblighi di comunicazione, esteso oltremodo dall'intervento riformatore della giurisprudenza della Cassazione.
Con la recente ordinanza n. 9727 del 2022 del 1° febbraio 2022, la Corte di Cassazione, ha infatti confermato un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.
Allo stato attuale, dunque, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca dal beneficio, a prescindere, cioè, dalla circostanza che la variazione non determini il superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.
Le conseguenze della riforma.
Nella sua attuale formulazione l'art. 79, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce che l'istanza di ammissione - oltre a contenere la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 - debba necessariamente contenere l'impegno del richiedente a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
Se la proposta sarà approvata, la lettera del comma 1 dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 115/2002, sarà sostituita dalla seguente:
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni di reddito che determinano il superamento dei limiti di reddito di cui agli articoli 76 e 77, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.