Con sentenza n. 10543 del 31 ottobre 2018, il TAR Lazio ha stabilito che la mancata presentazione della domanda, in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente, comporta la cancellazione da tali graduatorie per gli anni scolastici successivi. Ciò, tuttavia, non impedisce all'interessato di presentare una domanda di reinserimento nella graduatoria diventata G.A.E., con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, purché detta presentazione sia tempestiva. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi. La ricorrente ha impugnato il D.M. n. 506/2018, nella parte in cui non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie. A parere del TAR adito, il ricorso è fondato. I Giudici amministrativi, innanzitutto, partono dall'esame dell'art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004(recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università", convertito nella Legge 4 giugno 2004, n. 143"). Tale disposizione stabilisce che dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti [...] avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento. La norma continua, sancendo che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria permanente dei docenti comporta la relativa cancellazione per gli anni scolastici successivi.
Detta conseguenza non esclude categoricamente la possibilità di domandare, in riferimento agli aggiornamenti successivi a quello in cui è stata disposta la cancellazione ed entro il termine previsto per tali aggiornamenti, il reinserimento. Ne consegue che, con tale reinserimento nella graduatoria, l'interessato che ha presentato la relativa richiesta, ha diritto a recuperare il punteggio maturato all'atto della depennazione. Tale disposizione si riferisce alle graduatorie permanenti e trova attuazione anche a quelle trasformate in G.A.E. La possibilità di reinserimento dei docenti in tali graduatorie, discende dal fatto che:
- il reingresso in esse non è concesso a tutti i docenti, ma solo a quelli che erano già presenti nelle graduatorie permanenti;
- questi docenti sono stati cancellati a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento pregresso;
- il reinserimento non si riferisce ai docenti che, invece, non abbiano mai fatto parte di tale graduatoria:
- eventuali inserimenti "ex novo" sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge.
Che la norma su richiamata va interpretata nel senso appena indicato, appare chiaro e ciò soprattutto ove si consideri che il sistema di questo tipo di graduatorie:
- è impostato in modo tale da limitare l'inserimento di nuovi soggetti, non presenti in precedenza nelle graduatorie permanenti;
- la ratio di tale impostazione è da rinvenirsi nella necessità di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola;
- non è impostato per precludere il reinserimento di docenti che già facevano parte delle graduatorie.
Con l'ovvia conseguenza che, in questi casi, non si dovrebbe parlare di "nuovo inserimento" dal momento che:
- il docente già, a suo tempo, era stato inserito in una graduatoria, sebbene successivamente cancellato;
- la cancellazione non deve ritenersi definitiva;
- se la depennazione fosse considerata definitiva, tale circostanza comporterebbe la preclusione non tanto di una stabilizzazione lavorativa, quanto piuttosto della possibilità di un'occupazione, ancorché precaria (TAR LAZIO, sentt. 4021/2018, 3703/2018).
In punto, tra l'altro, anche l'ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che "non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017)". Orbene, tornando alla fattispecie in esame, i Giudici amministrativi, alla luce delle argomentazioni su svolte e sposando l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato appena menzionato, si sono definitivamente pronunciati sul ricorso, ritenendolo fondato. Per tal verso, quindi, hanno annullato i provvedimenti impugnati e disposto l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di merito.