Il T.A.R. Lazio – Latina, con sentenza n. 218 del 19 aprile 2018, ha stabilito che per i ricorsi aventi ad oggetto l´esclusione dalle graduatorie delle supplenze, la competenza spetta al giudice ordinario. Ma vediamo nel dettaglio il caso e le motivazioni della decisione.
I fatti.
Il ricorrente, nella questione in esame, non era stato inserito dal dirigente scolastico nella graduatoria degli insegnanti di seconda fascia e pertanto aveva introdotto un giudizio dinanzi al TAR Lazio – Latina al fine di ottenere la condanna dell´Amministrazione al predetto inserimento.
Ragioni della decisione.
Il TAR ha ritenuto che la causa sottoposta al suo esame non sia di competenza del giudice amministrativo.
Infatti, secondo il TAR, le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del giudice ordinario. E ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell´ambito dell´esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi. In tali ipotesi, infatti, il sistema adottato per la formazione delle graduatorie non è lasciato al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì si fonda, da un lato su criteri ben precisi e prefissati, dall´altro sull´eventuale conferimento dell´incarico allorquando si rendano vacanti i posti di lavoro (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 agosto 2016 n. 1110; T.R.G.A. Trento, sez. I, 3 giugno 2015 n. 240; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 24 maggio 2013 n. 389; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 30 gennaio 2012 n. 1021). Proprio questo, a differenza del sistema di assunzione tramite procedure concorsuali, attribuisce al potere della Pubblica Amministrazione, nelle ipotesi come quelle sottoposte all´attenzione del TAR, natura privatistica, anziché autoritativa e discrezionale. Con la conseguenza che competente a decidere eventuali ricorsi è il giudice ordinario.
D´altro canto, che la competenza a giudicare il caso in esame sia del giudice ordinario, emerge proprio dal D.M. dell´1 giugno 2017, relativo alla formazione delle graduatorie di istituto e di circolo, il quale, all´art. 10, stabilisce espressamente che quando non è più possibile presentare reclami alle graduatorie in questione, per decorrenza dei termini, contro queste ultime (ormai divenute definitive) è ammesso il ricorso dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro. E ciò ai sensi e per gli effetti dell´art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 ("Norme generali sull´ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), secondo cui sono devolute a tale giudice tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni[...], e quindi alle dipendenze anche degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (art.1 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il TAR, nel caso in questione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando la possibilità di una sua eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza in esame.
Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari.
Documenti allegati
Dimensione: 32,53 KB