"La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità.
In assenza di elementi da cui desumere una collaborazione autonoma, sono indici presuntivi della subordinazione e, dunque, dell'esistenza di un vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del professionista-datore di lavoro, nella forma attenuata propria delle prestazioni intellettuali, la disponibilità di una postazione di lavoro all'interno dello studio professionale, l'assenza di clientela propria, la cura delle pratiche datoriali, il rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato".
Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza del 5 luglio 2024, n. 18404.
Abstract.
L'individuazione del vincolo di soggezione nelle prestazioni intellettuali si presenta particolarmente difficoltosa, dal momento che, nell'espletamento di tal tipo di prestazioni, al lavoratore residuano ampi margini di autonomia decisionale.
Per tale motivo, proprio con riferimento alle prestazioni intellettuali, è stata elaborata una nuova categoria concettuale: quella della subordinazione attenuata.
Giurisprudenza e dottrina, in considerazione dell'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro, hanno, infatti, sviluppato un concetto più ampio di subordinazione, per la cui configurabilità assume rilevanza non tanto l'esercizio da parte del datore di un continuo e dettagliato potere direttivo sul lavoratore, bensì la messa a disposizione da parte di quest'ultimo delle proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e diligenza, il tutto nel quadro di semplici direttive programmatiche emanate dal datore di lavoro (Cass., sez. lav., sent. 9167/01).
Sviluppando tale concetto originario, la Cassazione ha recentemente affermato che le prestazioni ad alto contenuto intellettuale possono essere ricondotte nell'alveo della c.d. subordinazione attenuata, laddove sussista una situazione anche di semplice coordinamento funzionale (Cass., sent. n. 12919/22).
L'ordinanza n. 18404/2024, in commento, inserendosi in tale indirizzo giurisprudenziale, fornisce precise indicazioni sugli elementi sintomatici della nuova figura della subordinazione attenuata.
Il caso.
Un avvocato proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'Appello, previo riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una collaboratrice di studio, l'aveva condannato, in proprio e quale rappresentante legale della società tra professionisti unipersonale, al pagamento delle retribuzioni omesse e del risarcimento del danno da mancato preavviso.
Secondo il ricorrente, il giudice del merito aveva errato nell'individuare gli elementi a comprova della subordinazione, così incorrendo in una falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 del codice civile.
La decisione della Cassazione.
Il collegio, ha innanzitutto fornito indicazioni circa la valutazione da effettuare al fine di inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato affermando che, tale accertamento "è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito" e che, conseguentemente, "il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale".
Quanto al merito della questione, la Corte ha ritenuto che la corte territoriale, individuando nella disponibilità di una postazione di lavoro all'interno dello studio professionale, nell'assenza di clientela propria, nella cura delle pratiche datoriali, oltre che nel rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato, degli indici rivelatori di una "subordinazione attenuata" tipica delle prestazioni intellettuali, abbia fatto un uso corretto del generale principio secondo cui "la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità.
La Cassazione ha, dunque, confermato la sentenza impugnata, rigettando il ricorso proposto dal professionista.