Di Alessandra Garozzo su Lunedì, 25 Febbraio 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Gli abusi della legge 104/1992 vanno sanzionati!

Niente shopping ed attività che esulano dall'assistenza nei giorni coperti da Legge 104 del 1992!

Ciò è quanto emerso dalla recente ordinanza n, 4670 del 2019 dove i Supremi Giudici evidenziano la mancanza di margini di libertà in ordine all'utilizzo di tali permessi che hanno una ben precisa finalità ossia l'assistenza del soggetto affetto da handicap.

Molto si è discusso anche in passato in merito alle attività che è possibile svolgere in queste giornate vincolate dal permesso e gradualmente si è assistito ad un restringimento delle maglie giungendo alla conclusione che i giorni di permesso vanno dedicati in via prevalente all'assistenza in "re ipsa" non potendo in tali giorni svolgere attività personali che esulano dalle finalità previste dalla Legge 104 del 1992. 

In casi come quello in esame, infatti, dove il soggetto utilizzatore del permesso si dedica a faccende personali, e precisamente a fare shopping, piuttosto che all'assistenza del soggetto in relazione al quale gli è stato concesso il detto permesso, non vi è alcun dubbio che viene minato profondamente il rapporto fiduciario intercorrente col datore di lavoro, costituendo tale condotta illecito disciplinare oltre che penale (dato che si tratta di erogazione dell'Inps).

In tale prospettiva gli Ermellini sottolineano l'esattezza dell'irrogazione della più grave delle sanzioni disciplinari ossia del licenziamento in tronco, da parte del datore di lavoro, dovuto proprio all'indebita utilizzazione di tali permessi. 

In tale prospettiva i Giudici del Palazzaccio hanno anche ritenuto lecito l'utilizzo di un investigatore privato al fine di constatare la condotta del dipendente che seppure inquadrabile al di fuori del rapporto lavorativo vero e proprio ne è un corollario attenendo allo stesso rapporto  in maniera diretta.

Si allega Ordinanza

Avvocato Alessandra Garozzo 

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