Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 27 Maggio 2020
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Giustizia amministrativa e la discussione orale da remoto: le linee guida del Presidente del CdS

 L'art. 4 D.L. n. 28/2020, con riferimento ai processi amministrativi, ha previsto la facoltà per le parti di chiedere la trattazione orale. In punto il Presidente del Consiglio di Stato (CdS) ha ritenuto opportuno fornire dei chiarimenti interpretativi.

Analizziamo tali chiarimenti contenuti delle linee guida del 25 maggio scorso pubblicate sul sito www.giustizia-amministrativa.it.

L'art. 4 D.L. n. 28/2020.

L'art. 4 in questione stabilisce che «a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza [...]. L'istanza è accolta dal Presidente del Collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il Presidente del Collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il Presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto [...]». Dalla lettura di tale norme appare evidente che la discussione orale si svolgerà in modalità telematica e verrà disposta in tre casi:

Ma qual è esattamente l'arco temporale entro il quale sarà possibile presentare l'stanza di discussione orale in esame?

Secondo il Presidente del CdS, sebbene la norma colleghi tale possibilità al periodo 30 maggio – 31 luglio 2020, occorre preferire considerare che l'applicazione della disposizione si riferisca a tutte le udienze, già fissate o che verranno fissate e che si terranno nell'intervallo temporale indicato «e, dunque, anche per quelle in cui il termine a ritroso, significativo ai fini della presentazione dell'istanza di discussione, scada prima del 30 maggio». Se si optasse per un'interpretazione diversa, ad avviso del Presidente del CdS, tenendo conto che i termini per l'esercizio di tale facoltà sono agganciati a quelli ordinari per le memorie di replica e comunque fissati in cinque giorni liberi per le cautelari, allora la norma troverebbe applicazione «solo a partire dalle udienze di merito fissate dal 19 giugno in poi nei riti ordinari, dal 9 giugno in poi per quelli accelerati e dal 4 giugno per i giudizi cautelari». In questo modo, a parere del Presidente, si andrebbe contro il principio del favor alla discussione orale; principio, questo, ispiratore della disposizione in esame.

Il coordinamento tra l'art. 4 D.L. n. 28/2020 e l'art. 84 D.L. n. 18/2020.

Altra questione affrontata nelle linee guida in esame è il coordinamento tra la facoltà di richiedere la discussione orale e il procedimento cartolare di cui all'art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020. In particolare, secondo il Presidente del CdS, «occorre chiarire se l'innesto della discussione sostituisca ovvero si aggiunga alla facoltà processuale di deposito delle brevi note entro due giorni liberi dall'udienza, già prevista dal comma 5» del su menzionato art. 84. La soluzione a tale dubbio è, ad avviso del Presidente, quella che depone al mantenimento del predetto art. 84 ogniqualvolta nessuno chieda la discussione orale. 

La disposizione della discussione orale: la forma

Altra questione presa in considerazione nelle linee guida in esame è quella relativa alla forma del decisione che dispone la discussione orale ex art. 4 D.L. n. 28/2020. In buona sostanza detta decisione verrà espressa sotto forma di decreto? In punto occorre distinguere l'ipotesi in cui la discussione orale è richiesta dalle parti da quelle in cui la discussione orale è disposta d'ufficio. Nel primo caso, «in assenza di opposizione e di eventuali decreti di rinvio», non sarà necessario il decreto e la richiesta si intenderà accolta implicitamente a mezzo dell'invio, a cura delle segreterie, del link per il collegamento all'udienza. Nel caso di opposizione ad libitum, il Presidente, ben potendo fissare un'udienza ad hoc in proposito, potrà decidere a verbale il giorno fissato nella predetta udienza. La decisione in merito alla discussione orale, invece, sarà espressa sotto forma di decreto nell'ipotesi di disposizione d'ufficio o di opposizione proposta prima dell'avvio del link per il collegamento all'udienza.

La regole dello svolgimento della discussione da remoto.

Il Presidente del CdS afferma che per la discussione orale da remoto valgono le stesse regole dettate per la discussione orale delle cause in presenza. In buona sostanza, essa deve avvenire «in modo ordinato e proficuo» ed è diretta dal Presidente del Collegio il quale determinerà i punti sui quali essa dovrà svolgersi e la dichiarerà chiusa quando la riterrà sufficiente. Con l'ovvia conseguenza che il Presidente del Collegio, come per la discussione in presenza, avrà «la possibilità di concedere repliche, ove necessario, nel rispetto di quel principio di elasticità che ha sempre caratterizzato la discussione e la sua conduzione "in presenza"» e nel rispetto del tempo massimo regolamentare (comprensivo delle eventuali repliche). Tale rispetto «esula dalla singola causa e dal contraddittorio, per porsi quale fattore di garanzia dell'ordinato svolgimento dell'intera udienza e dei tempi di lavoro di tutti i protagonisti (avvocati, magistrati, personale amministrativo)».