Di Anita Taglialatela su Lunedì, 25 Giugno 2018
Categoria: Giurisprudenza TAR

Giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze del Giudice del lavoro

Con la sentenza n. 1922/2018 il T.A.R. Napoli ha evidenziato che nulla osta acché il Giudice amministrativo ordini alla P.A. l'ottemperanza di una sentenza del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, considerato che in seno al giudizio di ottemperanza il G.A. esercita meri poteri sostitutivi di stretta esecuzione, i quali non implicano alcun sindacato del G.A. sul rapporto di pubblico impiego e, quindi, non v'è alcun rischio di elusione alla regola generale del riparto di giurisdizione ex art. 63 D.Lgs n. 165/2001.

I fatti di causa: nel 2017 il ricorrente ha agito in sede di ottemperanza per l'esecuzione di due sentenze del G.O. in funzione di Giudice del lavoro, ovverosia la sentenza del Tribunale di primo grado del 2006 nonché la sentenza della Corte di Cassazione del 2012, con la quale la Suprema Corte ha confermato le statuizioni del primo grado, con conseguente condanna del Comune datore di lavoro alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, al risarcimento del danno mediante pagamento della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento del 2003 oltre interessi, nonché al versamento dei contributi previdenziali.

Con il medesimo ricorso è altresì insorto, contro il Comune resistente, l'Avvocato costituito per il ricorrente, il quale ha partecipato al giudizio di ottemperanza anche come difensore di se stesso, al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi relativamente alla condanna, in Cassazione, alle spese di lite da distrarsi in suo favore, quale procuratore antistatario.

I ricorrenti hanno chiesto la nomina di un Commissario ad acta, nonché la determinazione di una penale pecuniaria a carico del Comune per l'eventuale ulteriore comportamento inadempiente.

Costituitosi, il Comune ha opposto diversi motivi a sostegno della mancata esecuzione delle sentenze citate: 1) il ricorrente sarebbe ormai dipendente del MIUR dal 2008 e, senza la preventiva rinuncia a detto contratto in essere, il resistente non potrebbe procedere alla reintegra del lavoratore; 2) l'INPS non avrebbe rilasciato il prospetto della posizione assicurativa del ricorrente (richiesto all'INPS dal Comune poco prima della costituzione nel giudizio di ottemperanza); 3) il ricorrente avrebbe errato nella quantificazione della retribuzione globale da versare a titolo di risarcimento del danno.

L'adito T.A.R., in via preliminare, ha accertato la sussistenza dei requisiti necessari per potere agire in sede di ottemperanza ovverosia: sentenza passata in giudicato, notifica alla P.A. in forma esecutiva, decorrenza del termine di 120 giorni da detta notifica, acclarato inadempimento della P.A..

Inoltre il Tribunale amministrativo ha altresì accertato espressamente che, trattandosi di dare attuazione alla pronuncia del Giudice del lavoro, rimasta senza esito, e costituendo quest'ultima una statuizione giudiziale precisa e determinata, l'intervento in sede di ottemperanza del G.A. (pur nei limiti dell'uso di poteri sostitutivi di stretta esecuzione) non è impedito dall'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, posto che non implica alcun sindacato del G.A. sul rapporto di pubblico impiego.

Tant'è, ha aggiunto il Tribunale partenopeo, che deve ammettersi il giudizio di ottemperanza innanzi al G.A. anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice civile in funzione del Giudice del lavoro, senza che questo comporti il pericolo di un indiretto o surrettizio recupero del sindacato sul rapporto di pubblico impiego: la plena cognitio che esercita oggi il Giudice civile sugli atti dell'Amministrazione datore di lavoro riduce, infatti, lo spazio di cognizione del giudice di ottemperanza, che non potrà modificare o integrare la sentenza del giudice ordinario, ma solo darle attuazione, analogamente a quanto avviene per l'ottemperanza delle sentenze del Giudice civile di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Ciò chiarito, procedendo a esaminare le difese del Comune datore di lavoro, il T.A.R. ha rilevato che esse non erano fondate, considerato che: 1) il rapporto di lavoro alle dipendenze del MIUR non costituiva ostacolo alla reintegra nel posto di lavoro presso il Comune disposta con la sentenza di cui si chiede l'esecuzione e, in ogni caso, non risultava agli atti di causa che il Comune avesse chiesto al ricorrente di riprendere servizio e che quest'ultimo non avesse dato disponibilità a risolvere il rapporto in essere col Ministero; 2) il prospetto dell'INPS relativo alla posizione assicurativa del ricorrente non era necessario ai fini della reintegra nel posto di lavoro ma solo ai fini della definizione della situazione previdenziale di parte ricorrente, che in ogni caso il Comune era tenuto a regolarizzare a sua cura come da sentenza del Giudice del lavoro; 3) quanto all'errata quantificazione delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, il T.A.R. ha evidenziato che il Comune non ha provveduto a pagare neanche la minor somma che appariva dovuta secondo i calcoli dell'Ente come risultanti da una nota del Segretario Generale del 2014, in atti.

Per questi motivi, il T.A.R. Napoli ha integralmente accolto le domande dei ricorrenti e, per l'effetto, ha ordinato al Comune di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della pronuncia in esame, precisando che, una volta decorso infruttuosamente detto termine provvederà, entro sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli dal ricorrente, il Commissario ad acta individuato nella persona del Prefetto, onerando in ogni caso il Comune ad assicurare piena e tempestiva collaborazione al predetto Commissario e ponendo a carico del Comune il compenso spettante al Commissario ad acta; il T.A.R. ha altresì accolto la domanda di condanna del Comune al pagamento della pena pecuniaria per il caso di ulteriore ritardo, pena da calcolarsi nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, considerando come dies a quo il giorno della notifica della sentenza di ottemperanza e come dies ad quem il giorno dell'adempimento o, in mancanza di adempimento, il giorno dell'insediamento del Commissario ad acta; il T.A.R., infine, ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.