Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 10 Giugno 2020
Categoria: Giurisprudenza TAR

Giudizi amministrativi, istanza ex art. 4 D.L. n. 28/2020 tardiva: sì a discussione orale da remoto

Nei giudizi amministrativi, qualora l'istanza per la discussione orale ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 28/2020 sia presentata tardivamente, il Presidente del Collegio, in virtù del potere ufficioso a lui attribuito dalla norma innanzi indicata, può temperare l'effetto delle preclusioni legate al decorso del termine e disporre ugualmente la discussione orale della causa con modalità da remoto.

Questo è quanto ha statuito il Tar Calabria con decreto n. 55 dell'8 giugno 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tar per chiedere l'annullamento, previa sospensione:

 L'udienza pubblica è stata fissata per il giorno 10 giugno 2020. In data 04 giugno 2020, la ricorrente ha provveduto a presentare istanza per la discussione orale della causa da remoto. Tale istanza è tardiva in quanto depositata oltre i termini fissati per il deposito delle memorie di replica, così come previsto dall'art. 4 D.L. n. 28/2020. Ciononostante, il Tar adito ha ritenuto di accogliere la predetta istanza.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dei Giudici amministrativi.

La decisione del Tar.

Innanzitutto, appare opportuno richiamare l'art. 4 su menzionato. Tale disposizione stabilisce che, nei giudizi amministrativi, «a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica [...]». Secondo le linee guida dello scorso 25 maggio dettate dal Presidente del Consiglio di Stato, sebbene la norma in questione colleghi la possibilità di presentare l'istanza di discussione da remoto al periodo 30 maggio – 31 luglio 2020, occorre preferire considerare che l'applicazione della disposizione si riferisca a tutte le udienze, già fissate o che verranno fissate e che si terranno nell'intervallo temporale indicato «e, dunque, anche per quelle in cui il termine a ritroso, significativo ai fini della presentazione dell'istanza di discussione, scada prima del 30 maggio». 

Orbene, tornando al caso in esame, l'istanza in oggetto, tenendo conto del computo a ritroso, avrebbe dovuto essere deposita in un periodo sì successivo all'entrata in vigore del D.l. n. 28/2020, ma antecedente a quello fissato dallo stesso art. 4. Con l'ovvia conseguenza che, secondo il Tar, nel caso di specie, sussistendo una oggettiva ragione di incertezza su una questione di diritto ai sensi dell'art. 37 c.p.a., si potrebbe disporre la rimessione in termini per errore scusabile. Ad avviso dei Giudici amministrativi, inoltre, occorre tener conto anche del potere ufficioso che l'art. 4 in esame attribuisce in punto al Presidente del Collegio, ossia quest'ultimo, in base a quanto chiarito dalle predette linee guida, potrà disporre la discussione orale:

È evidente che il potere presidenziale in questione è un potere diretto a temperare l'effetto delle preclusioni legate al decorso del termine, esercitabile dopo aver appurato le peculiarità e complessità del caso concreto.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar, considerando anche il fatto che, nella fattispecie in esame, la controparte non si è opposta all'istanza presentata dalla ricorrente: