In caso di appello proposto contro una sentenza emessa dal Tar, la notifica di detto atto deve essere eseguita nei confronti della P.A. presso l'Avvocatura generale dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in cui ha sede il Tar. Ove si procedesse con la notifica dell'appello presso l'Avvocatura distrettuale, la stessa notifica sarebbe nulla, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato con sentenza n. 4075 del 24 giugno 2020.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta dinanzi ai Giudici amministrativi.
I fatti di causa.
L'appellante è un cittadino extracomunitario che ha impugnato innanzi al TAR il decreto con cui la questura ha respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. È accaduto che l'autorità giudiziaria adita ha respinto il ricorso e così l'appellante, contro la decisione del Giudice di primo grado, ha proposto impugnazione, adducendo:
- «l'erroneità del decisum quanto all'applicazione della normativa di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 (recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che a dire dell'appellante non sarebbe replicabile nei confronti del cittadino extracomunitario già presente in Italia;
- la mancata valutazione da parte del Tribunale di primo grado della buona condotta tenuta dall'odierno ricorrente e della totale assenza di indici di pericolosità».
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico del Consiglio di Stato.
La decisione del CdS.
Ad avviso dei Giudici d'appello, l'impugnazione è inammissibile.
Vediamo perché.
Innanzitutto occorre esaminare la normativa vigente in materia di notifica degli atti alle pubbliche amministrazioni, ossia
- l'art. 144, comma 1, c.p.c., secondo cui per «le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato»;
- l'art. 11, comma 3, r.d. n. 1611/1933, secondo cui le notificazioni degli atti relativi alle giurisdizioni amministrative e di cui sono destinatarie le amministrazioni dello Stato vanno eseguite presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.
Ciò premesso e tornando al caso di specie, il Consiglio di Stato dà rilievo proprio alla questione della notificazione dell'appello. In buona sostanza nella fattispecie sottoposta al suo esame, rileva l'inammissibilità dell'appello in quanto detto atto è stato «notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in luogo dell'Avvocatura generale, con conseguente mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata».
Tale inammissibilità discende dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 144 comma 1 del c.p.c. e 11 comma 3 del r.d. n. 1611/1930, su richiamati. In forza di queste disposizioni – come su accennato - la notifica degli atti relativi alle giurisdizioni amministrative «va fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria adita ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede a Roma». Con l'ovvia conseguenza che qualora la notifica dell'atto d'appello viene eseguita presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il Tribunale, la notifica è nulla, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso. E ciò soprattutto ove l'amministrazione chiamata in giudizio non abbia sanato tale nullità con la propria costituzione. Nella fattispecie in esame, l'amministrazione non si è costituita e, pertanto, va dichiarata la nullità della notifica per i motivi su esposti e di conseguenza va dichiarata l'inammissibilità dell'appello. L'impugnazione, qualora l'amministrazione si fosse costituita, avendo la notifica raggiunto lo scopo a cui essa è preordinata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e in forza del principio di conservazione degli atti processuali, non sarebbe stata inammissibile(Consiglio di Stato, sez. III, 12/03/2018, n. 1561; Consiglio di Stato, sez. IV, 29/01/2018, n. 577; Consiglio di Stato, sez. IV, 20/03/2017, n. 1234).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte in punto di rito, pertanto, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnazione.