Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 13 Marzo 2019
Categoria: Legge e Diritto

Giudicato favorevole e sua estensione ai condebitori: risvolti fiscali

Riferimenti normativi: Art.1306 C.C., primo comma: "La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori". Prosegue al secondo comma: "Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore. Gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi".

Focus: L'art.1306 c.c. rappresenta una norma di garanzia per il coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio. Infatti tale norma permette al coobbligato solidale rimasto inerte di giovarsi degli effetti favorevoli della sentenza ottenuta dagli altri coobbligati che hanno dato vita al giudizio. Si discute se la norma civilistica sia applicabile al processo tributario e se il giudicato che si forma in capo al debitore ricorrente possa essere esteso anche agli altri condebitori.

Principi generali: Nell'ambito della solidarietà tributaria l'applicazione dell'art. 1306, secondo comma c.c., che, derogando il disposto del primo comma, garantisce coloro che non hanno partecipato al processo, comporta diversi problemi collegati al doppio ruolo svolto dall'Amministrazione finanziaria, che è al tempo stesso creditore ed ente impositore del tributo nel procedimento amministrativo di accertamento. Secondo recente giurisprudenza della Corte di Cassazione qualora uno dei coobbligati, impugnando l'avviso di accertamento, ottenga una sentenza favorevole, cioè un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, l'altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all'avviso di accertamento ed all'avviso di liquidazione, può opporre all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art.1306, comma 2, c.c. in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole, salva l'irripetibilità di quanto versatoIn quest'ultimo caso, cioè quando il cooobligato solidale ha già pagato e agisce nei confronti del fisco per ottenere il rimborso di quanto ha versato, non può opporre il giudicato favorevole che si è formato tra il fisco e gli altri condebitori. Altresì, il coobbligato solidale non può beneficiare dell'estensione degli effetti favorevoli della sentenza emessa se è già vincolato a un giudicato (Cass. sent. n.3598 del 14/02/2014). La giurisprudenza, infine, ha esteso l'applicazione dell'art.1306, comma 2, c.c., oltre al coobbligato rimasto inerte, anche a favore di chi ha proposto un ricorso inammissibile (Cass. n.12401/2003; Cass. n.18025/2004; Cass. n.28881/2008). 

Imposte indirette: avviso di rettifica e liquidazione – I casi riguardano per lo più le imposte indirette diverse dall'IVA, cioè imposte di registro, ipotecarie e catastali in cui è prevista la solidarietà dell'obbligazione tributaria.  Premes-so che l'avviso di rettifica viene notificato a tutte le parti contrattuali e ciascu-na può proporre autonoma impugnazione, può accadere che solo una delle parti impugni l'atto impositivo e l'altra parte decida di rimanere inerte.Ciò fa si che l'annullamento della pretesa impositiva, ottenuto da uno dei condebitori, poiché investe l'atto impositivo che, pur se notificato a tutti i condebitori, rimane unico, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori rimasti inerti (Cass. n.3306/2003, Cass. n.10202/2003). 

In particolare, con ordinanza n.3204 del 9 febbraio 2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata su una controversia avente ad oggetto un avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, che ha avuto come protagonisti, da un lato, l'acquirente che ha impugnato l'avviso di rettifica e, dall'altro lato, il venditore che ha impugnato la cartella di pagamento conseguente allo stesso avviso di rettifica. Per meglio comprendere la questione è opportuno precisare che l'atto impositivo, notificato sia al venditore che all'acquirente, è scaturito da un'incongruenza riscontrata, nell'ambito di una compravendita immobiliare, fra il valore dell'immobile accertato dall'ufficio e quello dichiarato nel contratto. L'acquirente, diversamente dal venditore, ha impugnato l'avviso innanzi alla compe-tente Commissione tributaria provinciale, la quale ha rideterminato al ribasso il valore dell'immobile accertato dall'Agenzia delle Entrate.Tale decisione, confermata dalla Commissione tributaria regionale Lombardia e in assenza di ricorso per Cassazione, ha acquisito la forza del giudicato.

Annullamento dell'atto impositivo ed effetti della sentenza passata in giudicato: Nelle more del processo di primo grado proposto dall'acquirente avverso il predetto avviso di rettifica e liquidazione, veniva, però, notificata al venditore una cartella di pagamento, a seguito di iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, per omessa impugnazione delle somme originariamente richieste con il medesimo avviso di rettifica. Il venditore ha impugnato la cartella di pagamento, lamentando che l'avviso di rettifica e liquidazione non era definitivo, stante la pendenza di un giudizio su tale atto impositivo, instauratosi a seguito dell'impugnazione del coobbligato in solido, cioè dell'acquirente.La competente Commissione tributaria provinciale, accogliendo le doglianze del ricorrente, ha dichiarato l'annullamento della cartella di pagamento opposta. 

Decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale Lombar-dia, che rigettando l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto la cartella di pagamento priva di causa, per il principio secondo cui il coobbligato in solido può avvalersi del giudicato favorevole formatosi nei confronti del condebitore opponente ex art.1306, comma 2, cod.civ. 

Stante il carattere solidale dell'obbligazione tributaria relativa all'imposta di registro, giustificato dall'esigenza di rendere più agevole e sicuro l'adempimento del tributo, la questione avente ad oggetto l'applicazione dell' art. 1306, comma 2, cod.civ. è stata sottoposta dall'Agenzia delle Entrate alla Corte di Cassazione. In buona sostanza ci si è chiesti se sia possibile far prevalere l'effetto del giudicato, formatosi nei confronti di un condebitore opponente, su un avviso di accer-tamento divenuto definitivo nei confronti dell'altro coobbligato in quanto non impugnato. La Suprema Corte ha ritenuto che, poiché il processo tributario è rivolto all'annullamento di atti dal carattere autoritativo, considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto il medesimo atto impositivo, il relativo annullamento ha effetto erga omnes, essendo intervenuta la sua eliminazione ormai in via definitiva. Conseguentemente, l'annullamento della pretesa impositiva ottenuto dal condebitore opponente esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori rimasti processualmente inerti  in quanto tale annullamento colpisce l'unico atto impositivo notificato a tutti i condebitori (C.T.R. Lombardia sentenza n.518/22/19). Pertanto, in altre parole, è possibile estendere il giudicato favorevole ottenuto dal condebitore opponente al coobbligato in solido rimasto processualmente inerte alla pretesa di pagamento.

Annullamento parziale dell'atto impositivo ed effetti del giudicato: Il suesposto principio è stato reiterato dalla Corte di Cassazione, nel caso di cartella di pagamento da avviso di rettifica parzialmente ridotto, con ordinanza n.13930 del 31 maggio 2018 secondo la quale " la pronuncia favorevole con la quale venga annullato anche parzialmente l'unico atto impositivo esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (Cass. n.3204/2008; Cass. n.16560/2017). La cartella di pagamento, ha affermato in conclusione la Cassazione, si ritiene valida limitatamente alla parte di tributo definita nel giudizio riguardante l'atto presupposto. La Corte ha, infine, precisato che la sentenza che abbia respinto il ricorso proposto da un coobbligato non ha effetto nei processi promossi da altri coobbligati. Pertanto, il giudicato si riflette nei confronti dei coobbligati rimasti inerti, ma solo se favorevole. 

Messaggi correlati