Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 23 Dicembre 2019
Categoria: Fisco e Tributi

Giro di vite al regime forfettario

I regimi agevolati di tassazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono stati nuovamente emendati dall'art. 1 commi 691 e 692 del disegno di Legge di bilancio 2020, il quale prevede la modifica il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 e l'abrogazione dell'imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000 euro istituita dall'art. 1 commi 17-22 della Legge n. 145/2018 che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020 e dunque, in buona sostanza, non ha mai trovato applicazione.

Le modifiche al regime forfetario decorrenti dal 2020 riguardano:

- i requisiti di accesso e permanenza, nonché le relative cause ostative;

- la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;

- il concorso del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Per quanto riguarda i requisiti d'accesso, dal 2020, sono stati introdotto altre cause ostative, e dunque il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell'anno precedente:

- si siano percepiti redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente non eccedenti 30.000,00 euro.

- siano sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (anche se di fatto oramai è illegittimo) e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Continuano a non assumere rilevanza i beni strumentali acquisiti nel corso del regime. A riguardo, si segnala che, per il 2020, si apre la possibilità per i soggetti in regime forfetario di beneficiare del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, confermato nel testo del maxiemendamento approvato dal Senato, introdotto in sostituzione di super e iper ammortamenti.

Facendo chiarezza, analizzando i combinati disposti delle norme succedutesi, il regime è dunque precluso al ricorrere delle seguenti condizioni:

- utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;

- residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati Ue che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;

- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

- esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari - art. 5 del TUIR - e controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

- esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

- possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

Infine, le norme in approvazione dal Legislatore, prevedono degli incentivi all'adesione spontanea alla fatturazione elettronica; l'utilizzo del regime forfettario determina infatti l'esonero, salvo scelta volontaria contraria, dagli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n.127, pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione giusta Circolare A.d.E. n. 9/2019. Adesso, al fine di incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento previsto dall'art. 43 comma 1 del D.P.R. 600/73 è ridotto di un anno passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

i nuovi paletti introdotti - tetto di 20mila annui alle spese per i collaboratori, incompatibilità con redditi da lavoro dipendente sopra i 30mila euro -, seppure parzialmente comprensibili nell'ottica di evitare distorsioni nell'utilizzo dello strumento, dovrebbero essere almeno in parte rimodulate per evitare ulteriori problematiche applicative, e incorrere in un corposo contenzioso, nonché, permettetemi di esternare il totale disaccordo con la scelta del Legislatore di abolire la flat tax al 20% fra i 65mila e i 100mila euro: la misura, che avrebbe dovuto entrare in vigore il prossimo primo gennaio viene adesso cancellata con un colpo di spugna e nell'assoluta indifferenza per le aspettative di milioni di lavoratori, dei loro progetti economici e di sviluppo, confermando ancora una volta il disinteresse della politica nei confronti della stabilità delle politiche fiscali, di cui invece il mondo produttivo avrebbe un enorme bisogno.

Comunque, pur tuttavia, auguri di buone feste.

Meditate contribuenti, meditate.

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